Regolamento UE 2020/1245, rettifica del regolamento MOCA in plastica
Pubblicato il regolamento UE 2020/1245, rettifica del regolamento UE 10/2011 relativo ai materiali e oggetti in plastica destinati al contatto alimentare, MOCA.
Il 3 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento UE 2020/1245 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il regolamento UE 2020/1245 aggiorna le restrizioni relative alle sostanze autorizzate nei prodotti di materia plastica. Per questo motivo, sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara per tutti, specialmente per gli operatori economici che utilizzano prodotti in una fase intermedia e per materiali e oggetti finiti in plastica in cui possono essere presenti queste sostanze. I materiali e gli oggetti che le contengono devono disporre di informazioni adeguate sulla loro presenza.
Una comunicazione chiara ed efficace può tradursi anche in un risparmio economico per quanto concerne le prove analitiche sui materiali. Infatti, se presenza e quantità di queste sostanze sono note, la valutazione del superamento o rispetto dei limiti può essere fatta tramite tecniche di calcolo, limitando il ricorso a tecniche analitiche.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ALLEGATO IV
Il regolamento modifica l’allegato IV, punto 6, e precisa che nella dichiarazione di conformità dovrebbe essere riportata la quantità delle sostanze soggette ai limiti di cui all’allegato II.
Inoltre, viene aggiunto l’obbligo di fornire informazioni sulla presenza, in un materiale o in un oggetto in plastica, di sostanze la cui genotossicità non sia stata esclusa.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ALLEGATO V – PROVE DI CONFORMITA’
L’allegato V del regolamento UE 10/2011 riguarda le prove di conformità.
Il punto 2.1.6, riguardante gli Oggetti a uso ripetuto, è stato modificato in modo tale da chiarire ulteriormente la questione delle prove di migrazione. Infatti, questi oggetti prevedono di essere sottoposti a tre prove consecutive. Tuttavia, nel regolamento UE 10/2011 non era presente la prescrizione secondo la quale la migrazione non dovrebbe aumentare tra le prove consecutive; nel caso aumentasse, il materiale non deve essere considerato in nessun caso conforme.
La norma modifica la tabella 3 “Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale” inserendo l’eventualità di utilizzo di MOCA in plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari a temperature basse o temperatura ambiente per breve durata (meno di 30 min.). La tabella 3 prevede dunque un ulteriore campo:

Inoltre, per la prova OM4, la norma inserisce la possibilità di utilizzare la condizione di riflusso, così come previsto per le prove OM5 e OM6, qualora non fosse possibile o tecnicamente difficile effettuare prove a 100°C.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ALLEGATO V – MACCHINARI E ATTREZZATURE
Il regolamento modifica l’allegato V, capo 2, punto 2.1.3, inserendo il punto IV, relativo a materiali o oggetti in plastica destinati al contatto alimentare che fanno parte di un’apparecchiatura o macchinario di trasformazione dell’alimento. In particolare, specifica le modalità di esecuzione delle prove di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare prodotto o trasformato attraverso tale macchinario, intero o in parti di esso. Le condizioni valutate sono:
- Il prodotto o simulante viene trasformato nelle peggiori condizioni prevedibili, utilizzando l’apparecchiatura secondo le istruzioni
- Qualora necessario per rendere la prova rappresentativa, l’utilizzo di parti per la conservazione (serbatoi, cialde, capsule, ecc.) che fanno parte dell’attrezzatura durante la trasformazione del prodotto alimentare devono essere sottoposte a prova di migrazione apposita.
Se le prove seguono le condizioni definite e non vi è superamento dei limiti di migrazione, i macchinari e/o le parti costituenti in plastica sono da considerarsi conformi.
Ovviamente, sulla documentazione di supporto (contenente, tra le altre cose, i risultati delle prove) deve essere evidenziato:
- Su cosa sono state eseguite le prove, se su tutto il macchinario o solo alcune parti;
- Se le prove erano rappresentative per il loro uso prevedibile
- Per quali sostanze sono state fatte le prove di migrazione
- I risultati pertinenti.
Il regolamento 2020/1245 specifica, inoltre, che in caso di non conformità al regolamento UE 10/2011, compresa la presente rettifica, è necessario verificare che la fonte della non conformità sia una parte in materia plastica e non in altro materiale, non disciplinato dal presente regolamento.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO – ALLEGATO V –PROVE DI MIGRAZIONE GLOBALE
Modificato anche il paragrafo 3.2, relativo alla sostituzione del simulante D2, in una o più delle prove da OM0 a OM7, qualora non sia possibile utilizzarlo.
Rettifica dello stesso paragrafo a causa di un errore:

Infine, modifica del riferimento normativo al punto 3.3.2, a causa della pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento UE 2017/625, sui controlli ufficiali, che sostituisce il regolamento CE 882/2004.
ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO
Per maggiori informazioni e approfondimenti connessi ai contenuti scientifici e tecnici della norma, si rimanda all’articolo pubblicato da MV Consulting: IL NUOVO REGOLAMENTO UE 2020/1245.
L’articolo riporta e analizza le principali modifiche, nello specifico in relazione a:
NUOVE SOSTANZE AUTORIZZATE
Aggiornamento della Lista di sostanze autorizzate nell’allegato I del regolamento UE 10/2011
Tra le sostanze prese in esame, spiccano:
- Utilizzo dei complessi salini isostrutturali dell’acido tereftalico con i seguenti lantanidi (lantanio, europio, gadolinio, terbio) utilizzati, da soli o in combinazione e in proporzioni variabili, come additivi nella materia plastica destinata al contatto alimentare;
- l’argilla di montmorillonite e l’estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro-omega-idrossipoli [ossi (metil-1,2-etandiolo)], quando utilizzati alle concentrazioni e alle condizioni disposte.
- biossido di titanio trattato in superficie con allumina modificata con fluoruro
Aggiornamento del limite di rilevabilità per la 1,3-fenilendiammina, grazie al miglioramento delle tecniche analitiche.
Inserimento del triossido di antimonio all’interno dell’allegato II (Restrizioni su materiali e oggetti) del regolamento UE 10/2011, in quanto l’Autorità ha valutato il potenziale superamento del limite stabilito a temperature molto elevate.
METALLI PESANTI
Per lo più conseguentemente all’adozione di pareri dell’Autorità, queste sostanze, che non sono ad oggi autorizzate per l’utilizzo nei MOCA in plastica, a causa dei loro effetti negativi sulla salute. Per quanto la legislazione preveda un controllo stringente di questi composti nelle fasi successive della fabbricazione dei MOCA in plastica, è chiaro che essi possono essere presenti come impurità negli oggetti e nei materiali di plastica finiti.
Il regolamento UE 2020/1245 modifica l’allegato II del regolamento UE 10/2011 e stabilisce i limiti di migrazione di questi composti, in modo tale da creare uniformità nella verifica di conformità.
AMMINE AROMATICHE PRIMARIE
Le PAA possono essere utilizzate come coloranti nei materiali plastici a contatto con i prodotti alimentari o presenti come NIAS. Focus sui limiti di rilevabilità e su quelle ammine aromatiche facenti parti dei “Coloranti azoici”, per le quali è stata accertata la tossicità.
ENTRATA IN VIGORE
Il regolamento UE 2020/1245 entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 23 settembre 2020.
I materiali e oggetti in plastica conformi al regolamento UE 10/2011 nella versione precedente all’applicazione del regolamento UE 2020/1245, nonché immessi sul mercato per la prima volta prima del 23 marzo 2021 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento scorte e continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022.

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