REGOLAMENTO UE 2022/1616, AGGIORNAMENTO DELLA NORMA RELATIVA AI MOCA IN PLASTICA RICICLATA

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Pubblicato il regolamento UE 2022/1616, che abroga il precedente relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.

In data 20 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento UE 2022/1616, relativo ai MOCA, Materiali e oggetti destinati al contatto con gli Alimenti, in materia plastica riciclata.

Il regolamento abroga il precedente regolamento CE 282/2008 e rappresenta una misura specifica relativa all’articolo 5 del regolamento CE n. 1935/2004, relativo alle misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti.

La premessa di questo regolamento si lega al piano d’azione europeo di transizione verso un’economia circolare. La Commissione ha individuato come una degli elementi fondamentali affinché questa possa essere raggiunta, l’aumento delle attività di riciclaggio della plastica.

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Gli obiettivi sono due: da una parte aumentare le capacità dell’Unione di riciclare la plastica e, dall’altra, aumentare la porzione di materiale riciclato all’interno dei prodotti e degli imballaggi in plastica.

Il regolamento, quindi, ha come oggetto e ambito di applicazione proprio il disciplinare:

  • L’immissione sul mercato di MOCA riciclati contenenti plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da rifiuti
  • Lo sviluppo di impianti e processi in grado di produrre materiale plastico riciclato idoneo all’utilizzo in questi materiali
  • L’utilizzo a contatto con gli alimenti di prodotti in materia plastica già riciclata e quelli destinati a essere riciclati.

Esclude, invece, le attività di utilizzo di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse negli elenchi delle sostanze autorizzate definite negli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 10/2011, se destinate all’utilizzo conformemente a quel regolamento.

L’idoneità di una tecnologia di riciclaggio è rispettata quando è in grado di riciclare i rifiuti, facendoli diventare materiali e oggetti di materia plastica riciclata che siano conformi all’articolo 3 del regolamento CE 1935/2004 e microbiologicamente sicuri.

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 10 ottobre 2024.

ARTICOLO 6, paragrafo 3, lettera c: “3. I rifiuti di materia plastica sono controllati durante la raccolta e il processo di pretrattamento per mezzo di sistemi di assicurazione della qualità. I sistemi di assicurazione della qualità:

  1. c) sono certificati da una terza parte indipendente.”

ARTICOLO 13, paragrafo 2: “Per le analisi e le prove richieste per determinare il livello di contaminazione conformemente al paragrafo 1, i laboratori che svolgono tali attività partecipano regolarmente e con risultati soddisfacenti a prove valutative interlaboratorio adeguate a tale scopo. Un laboratorio partecipa per la prima volta a tale prova valutativa interlaboratorio prima dell’entrata in funzione dello stabilimento di riciclaggio.”

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