Pubblicato il piano di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei MOCA.
Il Ministero della Salute ha pubblicato il piano di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA) per il quinquennio 2023-2027.
Tale piano di controllo risponde alle richieste dell’articolo 109 del Regolamento UE 2017/625.
Articolo 109
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP
- Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
- Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:
- a) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
- b) garantire che tale PCNP sia coerente;
- c) raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’articolo 111, paragrafo 2.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Obiettivo di questo piano è quello di coordinare le attività di controllo ufficiale e di verifica della conformità alle normative di settore.
Questo piano, in particolare, si occupa della pianificazione dei controlli ufficiali nel settore MOCA, nelle fasi di produzione e distribuzione, dei prodotti finiti pronti per entrare in contatto con gli alimenti, escludendo, di fatto, tutti i semilavorati. Fornisce indicazioni sia sulla tipologia di MOCA da sottoporre a campionamento, su quali determinazioni analitiche effettuare e sul numero minimo di campioni da prelevare per ogni anno di applicazione del Piano.
Si applica alle seguenti categorie di MOCA:
- Plastica
- Acciaio inossidabile
- Vetro
- Ceramica
- Plastica contenente bambù
Tali categorie sono state selezionate tenendo conto dei dati sui precedenti controlli, numero di non conformità osservate, allerte, rischi emergenti, distribuzione geografica, ecc.
I controlli ufficiali dei MOCA sono relativi sia a prodotti italiani, che di altra provenienza commercializzati sul territorio nazionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il regolamento quadro sui MOCA, il regolamento CE 1935/2004 stabilisce, all’articolo 24, comma 1, che gli Stati membro svolgano controlli ufficiali secondo quanto richiesto dalle disposizioni della normativa comunitaria sui controlli ufficiali di mangimi e prodotti alimentari, il Regolamento UE 2017/625.
L’articolo 9 del suddetto regolamento prevede che i controlli ufficiali siano effettuati dalle autorità competenti in base al rischio, considerando alcuni fattori.
Articolo 9
Norme generali in materia di controlli ufficiali
Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
- a) dei rischi identificati associati:
- i) ad animali e merci;
- ii) alle attività sotto il controllo degli operatori;
iii) al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
- iv) all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
- b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
- c) dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
- d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
- e) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Secondo quanto appena detto e sulla base delle norme relative ai controlli ufficiali, è stato sviluppato il piano Nazionale di controllo ufficiale dei MOCA per il quinquennio 2023-2027. A partire da questo documento, tutte le Autorità regionali e delle Province Autonome dovranno sviluppare specifici piani, adatti alle rispettive realtà territoriali. A partire da questo le ASL programmano e completeranno le attività di controllo ufficiale per i propri territori di competenza.
Altre autorità competenti che si occupano dell’esecuzione di tali controlli sono:
- PCF, che programmano ed eseguono le attività di controllo ufficiale sulle partite di MOCA destinate all’importazione nell’UE, elaborando uno specifico Piano;
- Gli IIZZSS, ARPA e LSP, che eseguono le analisi di laboratorio, inserendo poi i dati nel sistema NSIS-Alimenti;
- L’ISS, quale LNR-MOCA, come supporto al Ministero della Salute per il coordinamento ed elaborazione dei risultati dei controlli ufficiali.

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