ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: LE NOVITA’

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Pubblicata la direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti i Paesi dell’Unione.

La direttiva 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stata, negli anni, modificata e stravolta. Per questo motivo, si è reso necessario provvedere alla riscrittura nella sua interezza, al fine di includere anche le ultime necessarie modifiche da introdurre.

Fin dalla direttiva 98/83/CE, l’obiettivo è sempre stati quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi potenzialmente causati dalla contaminazione delle acque, nonché garantirne la salubrità. La direttiva 2020/2184, del 20 dicembre, evidenzia come sia necessario, tra gli obiettivi, anche migliorare l’accesso delle acque destinate al consumo umano.

DEFINIZIONI

La direttiva 2020/2184 definisce acque destinate al consumo umano, come:

  • tutte le acque trattate o non trattate, destinate a
    • uso potabile,
    • uso culinario
    • per la preparazione di cibi
    • o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati

a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;

  • tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano

CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESENZIONI

La direttiva 2020/2184 si applica alle acque destinate al consumo umano. Tuttavia, non si applica alle acque minerali naturali riconosciute ai sensi della direttiva 2009/54/CE o alle acque considerate medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

Inoltre, gli Stati Membri possono decidere di esentare alla presente direttiva le acque destinate a usi per i quali la sua qualità non incide sulla salute dei consumatori, nonché quelle provenienti da una singola fonte, che ne eroghi meno di 10m3 al giorno o a meno di 50 persone.

OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

Come anticipato nei primi paragrafi, questa direttiva ha lo scopo di consentire agli Stati membri di introdurre quanto necessario per fornire acque destinate al consumo umano che siano salubri e pulite. A tale scopo le acque devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

  • non devono contenere microrganismi, parassiti o sostante di qualunque genere che possano rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana,
  • devono soddisfare i requisiti riportati nell’allegato I della direttiva.

L’allegato I, infatti, provvede a elencare quali sono le prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, dividendo i parametri in:

  • Microbiologici (Enterococchi intestinali ed Escherichia coli)
  • Chimici (es. bisfenolo A, Cadmio, Clorite, Nichel, Nitriti e Nitrati, PFAS, IPA, ecc.)
  • Indicatori (es. alluminio, cloruro, colore, odore, batteri coliformi, ecc.)
  • Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (Legionella e Piombo)

I valori di parametro microbiologici e chimici fissati devono essere soddisfatti per le acque destinate al consumo umano nei seguenti punti: se la fornitura avviene tramite rete di distribuzione, i parametri vanno verificati nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti; se avviene tramite cisterna, nel punto in cui fuoriescono da essa; se confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto di confezionamento e, per quelle utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto di utilizzo.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

La direttiva evidenzia come l’impegno degli Stati membri debba far sì che la fornitura, il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano siano basati sul rischio, con un approccio che copra l’intera catena di approvvigionamento, a partire dal bacino idrografico, fino alla distribuzione.

L’approccio basato sul rischio implica che debba essere eseguita valutazione del rischio per:

  • I punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano nei bacini idrografici
  • I sistemi di fornitura fino al punto di erogazione, da parte dei fornitori d’acqua
  • I sistemi di distribuzione domestici

Per ognuno dei punti elencati sopra, la direttiva elenca gli elementi minimi che devono essere analizzati.

MATERIALI A CONTATTO CON LE ACQUE

Una particolare menzione deve essere fatta per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, in particolare per gli impianti (nuovi o riparati), impianti per il trattamento, per lo stoccaggio o la distribuzione delle acque.

In particolare, tali materiali non devono:

  • Compromettere la tutela della salute umana
  • Alterare colore, odore o sapore dell’acqua
  • Favorire la crescita microbica
  • Causare il rilascio di contaminanti a livelli superiori del necessario.

Per questa ragione, dovranno essere adottati atti di esecuzione da parte della Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano.

MONITORAGGIO

Gli Stati membri agiscono per garantire un monitoraggio costante della qualità delle acque destinate al consumo umano e verificare che soddisfino i requisiti della presente direttiva.

PERIODO TRANSITORIO ED ENTRATA IN VIGORE

La Direttiva è entrata in vigore il 12 gennaio 2021, dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Indica un periodo transitorio per alcuni dei parametri di cui all’allegato I, parte B. In particolare, entro il 12 gennaio 2026, gli Stati membri dovranno adottare misure per soddisfare i seguenti parametri: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio. Fino a tale data i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano per questi parametri.

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