Articolo 26, paragrafo 3, del regolamento UE 1169/2011, FAQ

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La Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione con lo scopo di aiutare gli OSA e le autorità nazionali per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3

INTRODUZIONE

Il 31 gennaio 2020 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Essa chiarisce le disposizioni già contenute all’interno della normativa applicabile e non aggiunge o modifica in alcun modo gli obblighi derivanti da essa.

Oltre al già citato regolamento sull’etichettatura, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, per le modalità di applicazione dell’articolo oggetto del presente scritto.

AMBITO D’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3

Il campo di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3 stabilisce due condizioni per l’applicazione di specifici requisiti di etichettatura per l’ingrediente primario, nonché due limitazioni.

CONDIZIONI

– deve esistere un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento finale

– l’indicazione non è la stessa dell’ingrediente primario

LIMITAZIONI

non rientra nel campo di applicazione:

– il paese d’origine o luogo di provenienza indicato tramite “termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza”

– le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti specifici applicabili, quelle protette da accordi internazionali, né i marchi di impresa registrati laddove costituiscano indicazione d’origine (quest’ultimo caso tuttavia è identificato in un considerando del regolamento di esecuzione, che specifica le modalità di attuazione)

STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE E MACRO-DOMANDE

Di seguito riportiamo la struttura della Comunicazione e le domande contenute in essa. Per ulteriori informazioni, si rimanda al documento della Commissione.

  1. INTRODUZIONE

  2. QUESITI RELATIVI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3

    • Riferimento all’OSA
    • Marchi
    • Denominazione dell’alimento
    • Varie diciture sull’etichetta
    • Qual è l’interazione tra le disposizioni dell’atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici

 

3. IDENTIFICAZIONE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO

    • In che modo dovrebbe essere identificato l’ingrediente primario?
    • Un alimento può contenere più ingredienti primari? In caso di risposta affermativa, per l’alimento contenente più ingredienti primari occorrerebbe indicare l’origine di tutti gli ingredienti primari?
    • È possibile che l’applicazione della definizione di ingrediente primario porti a stabilire che un alimento non contenga ingredienti primari?
    • L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e, di conseguenza, il regolamento di esecuzione si applicano ai prodotti a base di un unico ingrediente?
    • Qualora i consumatori siano consapevoli che l’ingrediente primario di un alimento può essere reperito soltanto al di fuori dell’UE la sua origine dovrebbe essere indicata?
    • L’ingrediente primario può essere un ingrediente composto?

 

4. LIVELLI GEOGRAFICI

    • Si potrebbe indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dello stesso ingrediente primario facendo riferimento a livelli geografici diversi (ad esempio «UE e Svizzera»)?
    • Sarebbe possibile combinare Stati membri e paesi terzi per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario?

 

5. COLLOCAZIONE E PRESENTAZIONE

    • Si potrebbe indicare il paese d’origine dell’ingrediente primario utilizzando codici paese?
    • Quando il nome del prodotto comprende un’indicazione dell’origine ed è ripetuto più volte sull’imballaggio, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario dovrebbe essere indicata ogni volta che il nome del prodotto è riportato sul prodotto alimentare? Lo stesso quesito riguarda le indicazioni grafiche, quali le bandiere
    • L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento si applica anche all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario fornita conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione?

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