Controlli sulla produzione biologica durante COVID-19: regole e deroghe

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Produzione biologica e COVID-19, pubblicato il regolamento di esecuzione UE 2020/977, per definire le misure temporanee da applicare.

COVID-19 e produzione biologica

Negli scorsi mesi, il lockdown causato dalla pandemia da Coronavirus, ha costretto molte persone a rallentare la propria routine e, tra le altre cose, a porre maggiore attenzione alla propria salute, alla sicurezza e qualità alimentare.

Alcune indagini di mercato sul settore della produzione Biologica hanno mostrato una crescita delle vendite dei prodotti biologici nei mesi di marzo e aprile 2020.

In molti casi, la pandemia ha costretto gli Stati membri e i paesi terzi ad applicare misure di restrizione alla circolazione sotto forma di misure nazionali. Tuttavia, nel settore alimentare e, ancor di più nel settore della produzione biologica, è necessario garantire la conformità di sicurezza e qualità dei prodotti in commerci. Questo viene svolto attraverso l’esecuzione dei controlli previsti, in primo luogo, dal Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, nonché dai regolamenti del settore, in particolare:

  • Il regolamento CE 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici
  • Regolamento CE 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
  • Regolamento CE 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

La Commissione europea ha inoltre emanato, durante questo periodo di emergenza, il Regolamento di esecuzione UE 2020/466 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19), analizzato in un precedente articolo: “Controllo ufficiale, misure temporanee durante il COVID-19”.

LE CONSEGUENZE CORRELATE ALLE RESTRIZIONI

A causa delle restrizioni imposte, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione europea le difficoltà e gli impedimenti nel verificare efficacemente e pienamente l’integrità dei prodotti biologici. Partendo dal presupposto che, di solito, le verifiche e i controlli da parte dell’Autorità prevedono ispezioni fisiche e controlli in loco da parte degli ispettori, è tuttavia reso necessario, almeno per questo periodo, limitare i viaggi e le visite fisiche. Tuttavia, è d’altra parte fondamentale continuare a garantire la conformità dei prodotti alla produzione biologica, nonché dare la possibilità agli operatori del settore di aderirne correttamente.

A tal fine, le autorità devono poter continuare a svolgere tempestivamente indagini su presunte o effettive non conformità e infrazioni, in rispondenza i requisiti normativi definiti, nonché eseguire le ispezioni annuali di controllo.

Un ulteriore problema riguarda le comunicazioni. In primo luogo, risulta difficoltosa la comunicazione tra Stati membri, organismi di controllo e Commissione relativamente ai dati relativi alle indagini che vengono svolte, anche per definire l’origine del problema.

Allo stesso tempo, le restrizioni fisiche alla circolazione rischiano di rendere difficile la consegna dei certificati firmati in originale di importazione dei prodotti biologici.

Inoltre, bisogna sempre considerare che, dopo lo scoppio della pandemia, la Cina ha imposto restrizioni di viaggio da gennaio 2020. Per le attività di controllo che hanno avuto luogo lì, bisogna prevedere una data di applicazione del regolamento precedente.

Vista l’importanza dell’argomento controlli, l’idea di base è quella di suddividere gli operatori in base al rischio, così come valutato dall’autorità competente. È facilmente comprensibile come operatori a basso rischio possano essere più facilmente gestiti, anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo.

Per questo motivo, la Commissione ha emanato il Regolamento UE 2020/977 recante deroga ai regolamenti CE n. 889/2008 e CE n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19.

DEROGHE AL REGOLAMENTO CE n. 889/2008

In deroga al paragrafo 1 dell’art. 65 del regolamento CE 880/2008, le ispezioni fisiche, nell’ambito dei controlli possono essere sostituite da controlli documentali, per gli operatori a basso rischio e nel caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali.

Per gli operatori non a basso rischio, nonché gli operatori che stanno attraversando l’iter di prima certificazione per la produzione biologica, le ispezioni fisiche dovranno essere svolte immediatamente dopo lo sblocco delle restrizioni e, fino a quel momento, i controlli documentali ai fini dell’ispezione annuale, rilascio e rinnovo del documento giustificativo, potranno essere effettuati anche tramite mezzi di comunicazione a distanza.  

Il regolamento deroga anche altri aspetti, tra cui:

  • Numero di campioni che l’autorità deve prelevare e analizzare
  • I tempi di risposta alla notifica per i prodotti non conformi
  • Percentuale di operatori da sottoporre a visite di controllo a campione
  • La percentuale di ispezioni e visite effettuate senza preavviso
  • Sostituzione dell’ispezione annuale di vigilanza con un audit annuale di vigilanza, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza.

DEROGHE AL REGOLAMENTO CE n. 1235/2008

Il regolamento UE 2020/977 deroga inoltre le modalità di rilascio dei certificati di ispezione e di compilazione di specifiche parti all’interno del sistema TRACES. Le risposte alle notifiche in caso di non conformità di prodotto, dovrà essere trasmessa, invece che entro 30 giorni, entro 60 giorni di calendario dalla data di invio della notifica originaria.

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nella sua totalità applica dal 1°marzo al 30 settembre 2020

L’articolo 1, paragrafo 1 si applica dal 1°marzo al 31 dicembre 2020

L’articolo 1, paragrafi 3, 5, e 6 si applica dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020

Infine, per le attività di controllo svolte in Cina, esso di applica dal 1°gennaio al 30 settembre 2020

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