Controllo ufficiale, misure temporanee durante il COVID-19
La Commissione europea ha definito alcune misure temporanee per i sistemi di controllo degli Stati Membri, per l’emergenza COVID-19
In data 31 marzo 2020 la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2020/466 della Commissione, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).
LA SITUAZIONE ATTUALE
Il Regolamento in oggetto mette a fuoco, in primo luogo, che il regolamento UE 625/2017, che disciplina tra le altre cose l’esecuzione dei controlli e delle attività ufficiali effettuate dall’autorità competente, conferisce alla Commissione di adottare misure temporanee. Per l’adozione di misure temporanee, considerate necessarie per contenere i rischi diffusi per l’uomo, per gli animali, per le piante, nonché per il benessere degli animali, sono necessari atti di esecuzione e lo Stato membro deve poter fornire prove delle gravi disfunzioni del sistema di controllo.
LE DIFFICOLTA’ CORRELATE AL NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
Inoltre, il regolamento prende in esame l’attuale crisi connessa al nuovo coronavirus (COVID-19), considerandola una sfida mai vista per gli Stati membri per eseguire in maniera efficace i controlli conformemente alla legislazione. Questo è dovuto anche al fatto che viene richiesto agli Stati membri di non compromettere il funzionamento del mercato unico e di continuare a garantire la circolazione delle merci.
L’articolo 5, par. 1 lettera e) del regolamento UE 2017/625 richiede che le autorità dispongano di un numero sufficiente di addetti qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali. Questo risulta non essere ad oggi sempre possibile, data la restrizione della circolazione per alcuni Paesi, quali ad esempio l’Italia.
La necessità di qualifica ed esperienza degli addetti, unita alle restrizioni della circolazione, hanno causato difficoltà e hanno compromesso la capacità di alcuni Paesi di garantire un impiego di personale sufficiente e adeguatamente preparato per eseguire i controlli ufficiali, specialmente per quanto concerne i controlli da eseguire fisicamente o che prevedano la presenza fisica di un addetto.
Il regolamento fa presente, ad esempio, che alcune attività di scambio tra Paesi e di controllo ufficiale necessitano di documenti originali di accompagnamento e certificati ufficiali in formato cartaceo, documenti che ad oggi risulta difficile produrre per alcuni Stati membri.
MISURE ALTERNATIVE TEMPORANEE
La Commissione è stata quindi chiamata a cercare una soluzione alternativa temporanea per far fronte alle difficoltà di questo momento. Gli obiettivi di queste misure straordinarie sono:
- in primo luogo, evitare di mettere a rischio la salute delle persone addette ai controlli;
- garantire la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante e garantire il benessere degli animali;
- infine, garantire il costante funzionamento della filiera agroalimentare
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Il regolamento è composto da 6 brevi articoli, che riassumono quanto già descritto (artt. 1 e 2) descrivono le misure temporanee attivate.
LE PERSONE
I controlli ufficiali e le attività ufficiali potranno essere eseguiti, per questa ragione, da una o più persone fisiche autorizzate dall’autorità competente, qualificate, formate e con esperienza pratica, le quali comunicheranno con l’autorità e seguiranno le istruzioni che verranno loro fornite.
Il regolamento mette in chiaro che in ogni caso le suddette figure dovranno agire in modo imparziale e senza conflitto di interessi rispetto alle attività di controllo svolte. (Articolo 3).
I DOCUMENTI
Per quanto riguarda i certificati e gli attestati ufficiali, potranno essere presentati in formato elettronico, con la garanzia, da parte del responsabile della trasmissione del documento elettronico, di invio immediato della copia cartacea originale, non appena fattibile. (Articolo 4)
I CONTROLLI
Il regolamento specifica infine le modalità di esecuzione alternativa ed eccezionale dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in particolare per:
- a causa di questa crisi, analisi e prove che devono essere eseguite da laboratori ufficiali possono essere eseguiti da altri laboratori, temporaneamente approvati dall’autorità competente;
- possono essere eseguite utilizzando, in particolare, eventuali mezzi di comunicazione a distanza le riunioni fisiche con operatori e personale, quali quelle elencate nell’art. 14 del regolamento UE 2017/625, per quanto concerne, ad esempio,
- l’esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti,
- ispezione di:
- locali e attrezzature,
- animali e merci, materie prime,
- prodotti e procedimenti di pulizie e manutenzioni
- etichettatura, tracciabilità, ecc.
- audit degli operatori;
- interviste con gli operatori.
APPLICAZIONE E VALIDITA’
Come descritto nell’articolo 6, il regolamento UE 2020/466 è entrato in vigore ufficialmente dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La finestra di validità è dunque dal 1° aprile 2020 fino al 1°giugno 2020.

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