Prime indicazioni operative per il Regolamento UE 2017/625

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Pubblicate le prime indicazioni relative all'applicazione del regolamento UE 2017/625 e relativi regolamenti delegati ed esecutivi

INTRODUZIONE

Il Regolamento UE 2017/625 e i regolamenti delegati ed esecutivi  hanno lo scopo di integrare e, in alcuni casi, aggiornare le normative esistenti in materia di: “controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

La data di applicazione del suddetto corpus legislativo è stata il 14 dicembre 2019. Per questo motivo il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Documentazione sulla Sicurezza Alimentare ha pubblicato le “prime indicazioni operative sull’applicazione del regolamento UE 2017/625 e relativi regolamenti delegati ed esecutivi”

Il Regolamento UE 2017/625 ha inoltre portato all’abrogazione di alcune normative chiave per il panorama dei controlli ufficiali, quali il Regolamento (CE) 854/2004 e il Regolamento CE 882/2004, facenti parte del cosiddetto “pacchetto igiene”.

Per i regolamenti abrogati e quelli modificati, nonché per le informazioni relative al regolamento e al suo campo di applicazione, si rimanda all’articolo:

IL REGOLAMENTO UE 2017/625 – Come cambia l’approccio ai controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare.

GLI ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

La Commissione ha stabilito altre norme che integrano il Regolamento UE 2017/625 e definiscono come e da chi debbano essere eseguiti i controlli ufficiali, la documentazione necessaria e  pratiche uniformi di controllo e valutazione.

Tra questi, troviamo:

  1. Il Regolamento delegato (UE) 2019/624, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  2. Regolamento delegato (UE) 2019/625, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano;
  3. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi;
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
  5. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;
  6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.

LA NORMATIVA NAZIONALE

Anche a livello Nazionale la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018” funge da indicazione per emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, provvedimenti che permettano di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee.

LE AUTORITA’ COMPETENTI E I CONTROLLI UFFICIALI

Queste prime indicazioni evidenziano come la Legge sopracitata sia in linea con quanto finora previsto dal D.Lgs 193/2007, che individua nel Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché le ASL, le Autorità competenti ai sensi del regolamento UE 2017/625, ognuna di esse entro il proprio campo di applicazione e competenza.

Di conseguenza, conferma il “mandato a svolgere le attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti locali nei settori già previsti dal reg.CE 882/2004“.

Le Indicazioni, inoltre, mettono in evidenza altri aspetti del nuovo impianto legislativo, tra cui la formazione necessaria per le figure addette ai controlli ufficiali, l’ispezione ante-mortem e post-mortem delle carni, anche nei casi di MSU, Macellazione Speciale d’Urgenza.

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