Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): modifica dei tenori massimi

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Modifica e fissazione dei tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici IPA, pubblicazione di un regolamento di modifica del regolamento CE 1881/2006

Pubblicato, in data 08 settembre 2020, il regolamento UE 2020/1255 che modifica il regolamento CE 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di IPA. Il regolamento si applica alle carni, alle carni affumicate e ai pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, nonché fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande.

I tenori massimi di IPA, in applicazione del regolamento CE 1881/06, dovrebbero essere fissati al livello più basso possibile.

Nel 2011 era stato dimostrato che era possibile ottenere tenori di IPA più bassi, tuttavia in alcuni casi questo prevedeva un adeguamento della tecnologia di affumicatura.

Per questa ragione, per alcuni prodotti (carne e prodotti a base di carne affumicati e pesce e prodotti della pesca affumicati) è stato concesso un periodo transitorio di 3 anni, a decorrere dal 1°settembre 2014, prima dell’applicazione dei nuovi e inferiori tenori massimi.

In alcuni Paesi e per alcuni di questi prodotti, hanno dimostrato che i livelli inferiori di IPA non erano raggiungibili senza che questi alterassero le caratteristiche organolettiche dell’alimento.

TENORI MASSIMI DI IDROCARBURI

Per questa ragione, questi Paesi hanno ottenuto di poter commercializzare sul loro mercato prodotti in deroga all’applicazione dei tenori di IPA più bassi. In tali prodotti, gli Stati membri hanno continuato a monitorare la presenza degli IPA e hanno applicato buone pratiche di affumicatura, ove e quando possibile. Nel 2018, questa deroga è stata resa indeterminata per la produzione e il consumo locali di taluni carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in tali Stati membri.

Alcuni studi hanno inoltre riscontrato che alcuni alimenti di origine vegetale in polvere, utilizzati per la preparazione di bevande, contengono un’elevata quantità di IPA, a causa delle inadeguate pratiche di essiccazione.

REGOLAMENTO UE 2020/1255

Il regolamento modifica l’articolo 7, paragrafi 6 e 7 del regolamento CE 1881/2006. In deroga all’art. 1, gli Stati membri autorizzano la commercializzazione dei prodotti che abbiano tenori di IPA superiori aa quelli stabiliti dall’allegato, in particolare:

al punto 6.1.4 per quanto riguarda la categoria alimentare “Carne affumicata e prodotti a base di carne affumicata”

al punto 6.1.5 per quanto riguarda la categoria alimentare “Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati”

a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1° settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene.

Infine, nell’allegato, sezione 6, del regolamento CE 1881/2006, dopo il punto 6.1.15 “Spezie essiccate ad eccezione di cardamomo e Capsicum spp. Affumicato” all’interno del regolamento UE 2020/1255 è aggiunta la voce seguente:

6.1.16 Alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 6.1.2 e 6.1.11 10,0 50,0

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 28 settembre 2020.

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