Ricorso per l’origine del latte: la risposta della Corte di Giustizia dell’UE

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Lactalis, società del settore lattiero-caseario, ha proposto ricorso contro il decreto sull’origine del latte. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, interpellata, risponde.

INTRODUZIONE

Una società del settore lattiero-caseario ha proposto ricorso contro il decreto che impone l’origine del latte. La società Lactalis sostiene che tale decreto viola il regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il consiglio di Stato francese ha sottoposto alcune questioni alla corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di ottenere un’interpretazione corretta del regolamento stesso.

Pubblicata la sentenza. La Corte ha rilevato che il regolamento UE 1169/2011 prevede l’indicazione obbligatoria del paese di origine o luogo di provenienza di alimenti, compreso il latte e il latte usato come ingrediente, nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore i consumatori.

La Corte di Giustizia, in ogni caso, evidenzia che tale regolamento armonizzato per tutti gli Stati Membri non impedisce a ognuno di essi di applicare disposizioni che prevedano ulteriori indicazioni obbligatorie d’origine e/o provenienza, purché rispettino le condizioni definite dal regolamento UE 1169/2011. Tali condizioni, elencate di seguito, devono essere valutate in successione.

LE CONDIZIONI

In primo luogo, le indicazioni possono essere adottate solo se esiste un nesso tra la qualità degli alimenti e la loro origine. Se questo nesso risulta comprovato, in secondo luogo devono essere fornite prove certe del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisca un valore aggiunto all’informazione relativa all’origine e/o provenienza di questi alimenti.

Il regolamento UE 1169/2011 definisce inoltre che le indicazioni, compresa l’origine, devono essere giustificate da motivazioni correlate alla protezione della salute pubblica e dei consumatori, prevenzione frodi, protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, indicazione di provenienza, repressione della concorrenza sleale e indicazioni delle denominazioni di origine controllata.

Infine, la sentenza della Corte evidenzia che, in questo specifico caso, la nozione di qualità dell’alimento è legata all’origine o provenienza e che, dunque, è diversa dalla qualità di uno stesso alimento proveniente da una diversa origine.

Questo non avviene, in ogni caso, per la capacità di resistenza al trasporto o ai rischi di alterazione durante il trasporto di un prodotto come il latte. Non viene dunque rilevato per la valutazione del nesso comprovato. Il nesso comprovato, inoltre, non può essere stabilito esclusivamente o, in ogni caso, in primo luogo, basandosi su elementi soggettivi, cioè legati al valore che la maggior parte dei consumatori attribuisce e associa tra la qualità del prodotto e la sua origine. La valutazione correlata alla percezione del consumatore, infatti, deve essere eseguita successivamente alla definizione oggettiva dell’esistenza di un nesso.

La Corte ha infine rimandato la controversia a un giudice nazionale.

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