LINEE GUIDA CONAI, LE DOMANDE FREQUENTI

 In Alimenti, etichettatura, Legislazione alimentare, MOCA, News, rifiuti, Settore alimentare, Sicurezza alimentare

Linee guida CONAI, pubblicate le domande più frequenti per aiutare con la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Nelle scorse settimane abbiamo affrontato il tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, a fronte della pubblicazione delle Linee guida CONAI. Al termine del presente articolo, riportiamo quanto già analizzato in diversi articoli pubblicati.

FAQ, Frequently Asked Questions

In tema di etichettatura ambientale, sembra che vi siano ancora alcuni dubbi. Per questo motivo, le linee guida CONAI hanno previsto una sezione relativa alle domande più frequenti, frutto di interpretazioni condivise su vari aspetti. Ne riportiamo alcune.

  1. Qual è il perimetro dell’obbligo dell’etichettatura ambientale?

Il campo di applicazione dell’etichettatura ambientale è

i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo

Devono essere esclusi, però, tutti i prodotti che non sono imballaggi, quali, ad esempio, le posate.

IMBALLAGGIO: SAPPIAMO DISTINGUERE COSA LO È E COSA NO?

Per sapere cosa si intende per imballaggio, il D.lgs. 152/2006 ne riporta le definizioni:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Inoltre, il CONAI ha pubblicato due documenti iconografici per aiutare a capire quali prodotti rientrano nella definizione di Imballaggio e quali no.

  1. DEVONO ESSERE ETICHETTATI ANCHE GLI IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI?

Non è prevista esclusione per gli imballaggi di piccole dimensioni. Tuttavia, le linee guida rimandano ad alcune possibili considerazioni per:

  • Prodotti venduti multipack, le informazioni possono essere riportate sulla confezione principale
  • Imballaggi piccoli e venduti sfusi è possibile rimandare a siti aziendali, ecc.
  • Packaging alimentari, è possibile fare riferimento al regolamento UE 1169/2011
  • Prodotti chimici non superiori a 125 ml si rimanda al Regolamento CLP.
  1. DEVONO ESSERE ETICHETTATI ANCHE GLI IMBALLAGGI NEUTRI?

Si, non sono esclusi ma le linee guida riportano alcune considerazioni, per le linee che non prevedono processi di stampa e per gli imballaggi a peso variabile.

  1. CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ETICHETTATURA AMBIENTALE?

I produttori del materiale da imballaggio devono indicare, su tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari la codifica prevista dalla Decisione 97/129/CE.

Tuttavia, bisogna fare una precisazione: qualora il materiale da imballaggio debba essere utilizzato per l’immissione sul mercato di prodotti preconfezionati (si pensi, ad esempio, al settore alimentare), è necessario che il produttore e l’utilizzatore di quel materiale da imballaggio condividano le informazioni al fine di formulare l’esatta etichettatura.

Spesso, infatti, è proprio l’utilizzatore che decide la grafica e il layout del packaging. In questo caso, il produttore fornisce le esatte informazioni sulla composizione del packaging all’azienda utilizzatrice, anche eventualmente attraverso schede tecniche o DDT.

Il decreto legislativo 152/2006 specifica, infatti, che “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

Potrebbero quindi rientrare, tra i chiunque ai quali si applica la pena:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

ma anche:

  • i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

È quindi nell’interesse di tutte le parti provvedere a redigere un’etichetta corretta, sulla quale apporre tutte le indicazioni ed eventualmente fare attenzione che le informazioni siano presenti.

  1. ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO

Il decreto-legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Il decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, o “Milleproroghe 2021” riporta all’art. 15, comma 6: “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”

Sospende dunque l’obbligo di etichettare gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Tuttavia, non sospende il secondo periodo del comma 5 dell’articolo; per questo motivo, i produttori hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio, secondo la decisione 97/29/CE.

Non è prevista la sospensione dell’obbligo di apporre la codifica alfanumerica, secondo la Decisione 129/97/CE in vigore dal 26 settembre 2020.

Infine, l’obbligo di apporre le indicazioni per il conferimento nella raccolta differenziata è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

Normativa Alimentare® è un servizio periodico di aggiornamento legislativo e di statistica sulle principali novità del settore alimentare, imballaggi alimentari, allerte sanitarie, frodi adulterazioni e contraffazioni di alimenti. L’aggiornamento delle informazioni può essere selezionato in base alle proprie esigenze.

Normativa Alimentare® è la scelta di importanti realtà industriali del settore alimentare e dei materiali a contatto alimentare.

Per avere maggiori informazioni sul servizio Normativa Alimentare®, le sue caratteristiche, i piani di abbonamento oppure per ricevere una prova gratuita o partecipare alle demo on line, contatta un nostro consulente.


    Recommended Posts

    Leave a Comment

    Flash newsFlash news