LINEE GUIDA SU ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Il CONAI ha pubblicato le linee guida relative all’etichettatura ambientale, ormai divenuta obbligatoria, per gli imballaggi.
Il CONAI ha pubblicato le linee guida relative all’etichettatura ambientale, ormai divenuta obbligatoria, per gli imballaggi.
CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato una Linea Guida di supporto alle aziende per soddisfare i requisiti imposti dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Per una panoramica approfondita relativa al Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, si rimanda all’articolo, pubblicato da MV Consulting.
IL CONAI
Il CONAI è un Consorzio privato attraverso il supporto del quale produttori e utilizzatori di imballaggi possono raggiungere al meglio i requisiti di riciclo e recupero dei rifiuti, così come previsto dalla legislazione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore del Decreto legislativo 116/2020, il CONAI ha deciso di pubblicare una linea guida alla sua applicazione, per aiutare produttori e imprese ad agire al meglio, nonché evitare dubbi o errori di interpretazione della norma, fornendo esempi pratici.
Il presidente del CONAI ha disposto che tali linee guida fossero da sottoporre, fino a fine novembre, a consultazione pubblica e aperte a commenti da parte delle imprese, in particolare da quelle che hanno già introdotto e utilizzano sistemi validi di etichettatura ambientale degli imballaggi.
GLI OBBLIGHI DEL NUOVO DECRETO
L’art. 3, comma 3, lettera C del Decreto ha modificato l’art. 219, comma 5 del Codice dell’Ambiente, che impone che tutti gli imballaggi debbano essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, nonché in conformità a quanto disposto dalla Commissione dell’UE, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, anche in relazione alle informazioni da fornire ai consumatori finali.
I produttori devono, inoltre, indicare obbligatoriamente la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, per renderli identificabili e classificabili, come indicato all’interno della DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Gli allegati di questo documento indicano le numerazioni e le abbreviazioni dei sistemi di identificazione.
Per esempio, l’allegato I della Decisione elenca abbreviazioni e numerazione relative alla plastica (Polietilentereftalato – PET, Polietilene ad alta intensità – HDPE, Cloruro di polivinile – PVC, ecc.), l’allegato II per la carta e il cartone, l’allegato III per i metalli, e così via.
LINEE GUIDA E TOOLS
IL CONAI ha, per questo motivo, pubblicato la sua Linea guida che, anche in virtù della sua pubblica consultazione, viene periodicamente aggiornata. In aggiunta alle Linee guida, il CONAI ha introdotto uno strumento pratico a disposizione delle imprese.
Le linee guida sono costruite in modo tale da rendere comprensibile quali siano i contenuti obbligatori e quali facoltativi.
ETICHETTATURA AMBIENTALE
In primo luogo, è giusto puntualizzare che l’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti SEPARABILI MANUALMENTE.
Per separabile manualmente si intende la componente che possa essere separata dal corpo principale dell’imballaggio senza rischi per la salute umana senza usare altri strumenti o utensili oltre alle mani.
L’etichettatura ambientale deve essere apposta:
- Sulle singole componenti separabili, o
- Sul corpo principale dell’imballaggio, o
- Sulla componente sulla quale troviamo l’etichetta
Un’alternativa alla tradizionale apposizione dell’etichettatura ambientale è l’utilizzo di soluzioni digitali, come i QR code.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
Le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta ambientale sono:
- TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO, tramite descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica, es. “Bottiglia”
- IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE, tramite codifica apposita. Es. PET1
- FAMIGLIA DEL MATERIALE E INDICAZIONE SULLA RACCOLTA. Questa informazione può essere indicata in due diverse modalità: Nel primo caso, è possibile utilizzare lo schema proposto da Vademecum del CONAI, che prevede l’indicazione della famiglia del materiale, seguito dal tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata). Il secondo metodo, invece, già largamente introdotto dalle aziende, prevede prima l’indicazione del tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata) e, qualora si tratti di raccolta differenziata, l’indicazione del materiale di riferimento.
Le informazioni facoltative, invece, comprendono:
- Indicazioni aggiuntive di SUPPORTO AL CONSUMATORE, es. come trattare il rifiuto – separare l’etichetta
- Indicazioni aggiuntive sulle CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’IMBALLAGGIO, cioè eventuali informazioni che indichino se l’imballaggio sia:
- RICICLABILE, qualora conforme alla norma UNI EN 13430:2005 e/o relativi marchi, se applicabile
- CONTENUTO DI materiale RICICLATO
- COMPOSTABILE, se conforme alla norma UNI EN ISO 13432:2002
- Aderisce a: consorzi di filiera, CONAI o altri sistemi EPR (di responsabilità estesa del produttore)
ALTRE INFORMAZIONI
Nell’ultima parte delle linee guida, il CONAI riporta un elenco di esempi pratici per ogni materiale di interesse. Specifica, inoltre, che le aziende sono libere di rappresentare le informazioni come preferiscono, in termini di posizione, forma grafica e ordine.
L’unica indicazione che, secondo il CONAI, le aziende dovrebbe preferibilmente rispettare è quella relativa ai colori da utilizzare, indicando come riferimento la norma UNI 11686 “Waste Visual Elements”.


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