Biologico: modifica dell’applicazione del Regolamento UE 2018/848

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A causa dell’epidemia di COVID-19, modifica di alcune date di applicazione del regolamento UE 2018/848, relativo alla produzione biologica.

INTRODUZIONE

Il Regolamento UE 2018/848, adottato il 30 maggio 2018, ha come scopo garantire il corretto funzionamento del mercato interno per la produzione biologica. Lo scopo della produzione biologica, supportata da questo nuovo quadro normativo, ha un duplice obiettivo: da una parte, la soddisfazione delle richieste dei consumatori, in relazione alla volontà di consumare prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali, dall’altro, il rispetto e l’applicazione di alcuni criteri in materia di:

  • Benessere degli animali,
  • Tutela dell’ambiente
  • Sviluppo e sostenibilità rurale
  • Mantenimento e sviluppo della biodiversità

MODIFICA DELLE DATE DI APPLICAZIONE

Il Regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, prevedeva, come data di applicazione, il 1° gennaio 2021.

A causa dello scoppio della pandemia da COVID-19, il settore del biologico ha dovuto attuare notevoli sforzi per la produzione, rendendo l’applicazione del regolamento un’ulteriore difficoltà per il settore.

Al fine di garantire una corretta applicazione della norma, nonché fornire a tutto il settore, dagli operatori ai controllori, i giusti strumenti per introdurre le migliori pratiche possibili, l’applicazione del regolamento dovrebbe essere rinviata di un anno, così come le eventuali deroghe specifiche.

Anche per i Paesi Terzi e per gli operatori del biologico con sede in Paesi Terzi, la crisi correlata alla pandemia può aver causato complicazioni. Per tale ragione, nella proposta si richiede il rinvio di un anno, dal 2025 al 2026, della scadenza del riconoscimento per i Paesi Terzi riconosciuti equivalenti a norma dell’art. 33, paragrafo 2 del Regolamento CE 834/2007, senza causare ostacoli agli scambi commerciali.

Allo stesso modo, anche la data di scadenza del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nei paesi terzi, concesso a norma dell’art. 33, paragrafo 3 del Regolamento CE 834/2007, dovrebbe essere estesa fino al 2024.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA E CONTENUTI

La proposta di regolamento è composta di due soli articoli, il primo dei quali contiene tutte le modifiche delle date di applicazione dei diversi articoli del Regolamento UE 848/2018.

Ogni modifica è strutturata in questo modo:

Numero dell’articolo, paragrafo, comma/frase e modifica della data

Es. (1) all’articolo 29, paragrafo 4, prima frase, la data “31 dicembre 2024” è sostituita dalla data “31 dicembre 2025”

Il secondo e ultimo articolo riguarda l’entrata in vigore del suddetto regolamento, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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