NOVEL FOOD, IL QUADRO NORMATIVO E I SEMI DI CHIA
I novel food o nuovi alimenti, tra quadro normativo in continua implementazione e l'esempio pratico dell'autorizzazione dei semi di chia
I NOVEL FOOD: DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento UE 2015/2283 riporta la definizione di nuovo alimento o novel food, come
qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri.
All’interno di questa definizione, rientrano diverse categorie di alimento, tra cui troviamo:
- alimenti con struttura nuova o modificata
- quelli costituiti, isolati o prodotti da:
- microorganismi, funghi o alghe;
- materiali di origine vegetale;
- da piante e/o animali o loro parti, esclusi quelli definiti di uso sicuro
- gli alimenti derivati da un nuovo processo produttivo non utilizzato prima del ’97 con impatto su composizione e struttura
- quelli costituiti da “nanomateriali ingegnerizzati”
LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Il regolamento UE 2015/2283, entrato in vigore dal 1°gennaio 2018, ha abrogato il precedente regolamento CE 258/97. I regolamenti citati definivano e definiscono le modalità di autorizzazione dei nuovi alimenti prima dell’immissione sul mercato. La maggiore novità apportata dall’aggiornamento è la nuova procedura di autorizzazione centralizzata da presentare direttamente alla Commissione Europea, e non più ai singoli stati membri.
Per poter confermare le autorizzazioni, la commissione europea richiede all’EFSA di eseguire una valutazione del rischio, qualora non ancora presente, per valutare gli eventuali effetti del consumo dell’alimento. In ogni caso, ogni autorizzazione deve essere preparata in conformità al Regolamento UE 2015/2283, CAPO III, sezione I, art. 10 e alle Linee Guida dell’EFSA, che definiscono le informazioni necessarie della richiesta. Ogni domanda di autorizzazione deve includere: la composizione dell’alimento, comprese le caratteristiche nutrizionali, una valutazione degli aspetti tossicologici e allergenici, informazioni sul processo di produzione, gli eventuali impieghi ai quali l’alimento è destinato, nonché i livelli di utilizzo.
Una volta accertata la sicurezza del novel food, la Commissione Europea inserisce l’alimento all’interno della Union list come nuovo alimento autorizzato, all’interno della quale, oltre al nome dell’alimento, saranno definite tutte le altre specifiche, comprese le dosi di utilizzo e le matrici alimentari in cui può essere utilizzato.
I SEMI DI CHIA, CRESCE L’INTERESSE PER QUESTO NOVEL FOOD
L’interesse per i novel food o nuovi alimenti non è recente. Da quando esistono gli scambi commerciali si è sempre assistito al tentativo di inserire alimenti nuovi all’interno della dieta, sia per necessità nutrizionali, per accrescere il commercio, sia per curiosità nei confronti della novità.
Un novel food entrato “di recente” nel panorama alimentare è rappresentato dai semi di chia, (Salvia hispanica). La prima richiesta di valutazione del rischio per questo nuovo alimento risale al 2009, quando l’EFSA pubblicò la sua “Opinion on the safety of ‘Chia seeds (Salvia hispanica L.) and ground whole Chia seeds’ as a food ingredient”. Il documento prendeva in esame le possibili conseguenze derivanti dall’utilizzo dei semi di chia quale ingrediente alimentare nei prodotti da forno.
La commissione autorizzò questo novel food attraverso la Decisione della Commissione 2009/827/CE, del 13 ottobre 2009, che autorizzava l’immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare. Tale decisione consentiva l’utilizzo dei semi di chia nel pane con un tenore massimo pari al 5%.
Nel 2017, la Decisione di esecuzione UE 2017/2354 consentì l’utilizzo dei semi di chia negli yogurt con un tenore massimo di 1,3 g di semi di chia interi/100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi/330 g di yogurt (porzione).
GLI UTILIZZI CONSENTITI
I semi di chia (Salvia hispanica L.) sono stati poi autorizzati nel 2017, conformemente al regolamento (CE) n. 258/97, per una serie di usi elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti in conformità al regolamento (UE) 2015/2283.
Il regolamento autorizzava l’impiego dei semi di chia nelle seguenti categorie alimentari:
- Pane,
- prodotti di panetteria,
- cereali da prima colazione,
- Frutta, noci e miscele di semi,
- succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta / verdura,
- semi di chia preconfezionati,
- Prodotti da spalmare a base di frutta,
- yogurt,
- piatti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e / o legumi secchi.
Negli anni, sono state richieste ulteriori estensioni dell’autorizzazione, come, per esempio, l’utilizzo nel cioccolato fino a un quantitativo pari al 3%.
Il 3 febbraio 2020 entrerà in vigore il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/24 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020, che amplierà ulteriormente l’impiego dei semi di chia nei prodotti alimentari.

CONCLUSIONI
L’autorizzazione per i novel food è un metodo in continuo sviluppo per garantire la sicurezza alimentare ed evitare l’immissione in commercio di alimenti non adatti al consumo.
I semi di chia sono autorizzati se utilizzati secondo le condizioni definite. Non è semplice valutare tutte le variabili che potrebbero influire sulla sicurezza stessa. Basti pensare che uno studio svolto proprio su panificati, ai quali era stata sostituita una quantità di farina 00 con farina di semi di chia, ha mostrato che questa diversa composizione dell’impasto potrebbe causare lo sviluppo di acrilammide in misura superiore all’impasto tradizionale. Ogni studio prende in considerazione un determinato pericolo, quindi sarà cura delle Autorità competenti continuare ad analizzare gli aspetti che possono avere influenza sulla sicurezza alimentare.

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