Novità in materia ambientale: entra in vigore il decreto 116/2020
Pubblicato in GU il testo del nuovo decreto in materia ambientale, che attua le direttive UE 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
L’11 settembre 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, che attua le direttive UE 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Queste direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, che ha l’obiettivo a lungo termine di produrre meno rifiuti e, quando questo non sia possibile, aumentare il riciclaggio di rifiuti urbani e di imballaggio.
Come definisce il comunicato stampa dell’unione europea, esso ha come fine rafforzare la “gerarchia dei rifiuti”, dando priorità a utilizzo, riciclaggio e prevenzione dei rifiuti, piuttosto che allo smaltimento degli stessi in discarica. La pubblicazione di questi decreti è un passo fondamentale per aiutare l’ambiente e circoscrivere i danni già fatti.

ECONOMIA CIRCOLARE
Ma cosa si intende per “economia circolare”?
Lasciando da parte definizioni specifiche, si fa presente che il termine può essere spiegato come un sistema economico pianificato in grado di autosostenersi, pianificato per il riutilizzo dei materiali in cicli produttivi successivi al loro utilizzo, per ridurre al minimo possibile gli sprechi. In aggiunta, è chiaro che un sistema circolare efficace ed efficiente porterà alla gestione di qualsiasi attività, comprensiva di tutte le sue fasi (dalla progettazione a fine vita), con l’obiettivo di limitare l’utilizzo di materiale ed energia in ingresso e minimizzare rifiuti e scarti.
PACCHETTO DIRETTIVE ECONOMIA CIRCOLARE
Il pacchetto comprende 4 decreti che coprono diversi settori. Per inciso, il presente articolo prende in esame solo uno dei decreti.
Indipendentemente da ciò, riportiamo in breve tutti i titoli. In particolare, i decreti di attuazione del pacchetto di direttive sull’economia circolare dell’unione europea sono:
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020).
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138) (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020).
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: RIFIUTI, IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
In primo luogo, l’articolo I, disposizioni generali, modifica la parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, il paragrafo 3, modifica l’articolo 178-bis “responsabilità estesa del produttore”. Ma di cosa si tratta?
La Responsabilità Estesa del Produttore, o EPR, può essere definita come un approccio di gestione e politica ambientale, in cui il produttore di un prodotto o bene ne resta responsabile anche una volta divenuto rifiuto, dunque nella fase cosiddetta post-consumo. Questo requisito non si applica nel caso in cui il produttore iniziale o detentore trasferisca i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
La direttiva 851/2018, infatti, introduce la definizione di «regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»; inoltre, definisce quali sono i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.
Il paragrafo 3 riporta tutte le modifiche e gli approfondimenti dell’articolo 178-bis, tenendo conto delle novità e dei progressi raggiunti in materia ambientale.
Inserisce inoltre un ulteriore articolo, non presente nel decreto 152, l’art. 178-ter: Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Tra i requisiti discussi troviamo:
- definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti
- definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti
- sistema di comunicazione
- oneri amministrativi
- corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati

Prevenzione della produzione dei rifiuti
Molto importate e continuamente sottolineata l’idea di evitare o ridurre il più possibile la produzione stessa di rifiuti, incoraggiando la progettazione e fabbricazione di materiali efficienti, incoraggiandone il riutilizzo, ecc.
L’art 180 paragrafo 2 specifica gli obiettivi per i rifiuti alimentari:
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché’ nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari.
RIFIUTI ORGANICI
L’obiettivo del decreto è aumentare l’impegno destinato a riciclaggio e compostaggio a partire dalla fonte, dalla produzione e per tutte le fasi del processo produttivo e di utilizzo. Promuove inoltre l’utilizzo dei materiali e beni ottenuti dal riciclaggio dei rifiuti organici.
IMBALLAGGI ALIMENTARI ASSOCIATI AI RIFIUTI ORGANICI
Anche gli imballaggi rientrano in questo decreto. Per questo motivo, l’articolo 182-ter, come modificato dal decreto legislativo 116, relativo ai rifiuti organici, comprende la gestione e la destinazione dei rifiuti di imballaggi biodegradabili e/o compostabili, qualora rispondano a determinati requisiti. Infatti, qualora gli imballaggi siano:
- certificati secondo lo standard EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione o EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- correttamente etichettati (certificazione di cui sopra, identità del produttore e del certificatore, istruzioni per lo smaltimento per i consumatori);
- tracciati (entro il 31 dicembre 2023) correttamente per distinguerli dalla plastica convenzionale negli impianti di selezione dei rifiuti;
essi potranno essere assimilati e, dunque, raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici.
IMBALLAGGI ALIMENTARI
Il decreto dedica inoltre un’intera sezione relativa alla gestione degli imballaggi. Le finalità sono coerenti con il testo e, in altre parole, sono intese a prevenire, in questo specifico caso, la produzione di rifiuti di imballaggi, incentivare il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi, al fine di ridurre lo smaltimento.
Inoltre, implementa, modifica e aggiorna gli articoli relativi agli imballaggi, facendo presente che le misure adottate dagli operatori economici, volte ad assicurare, infatti, l’aumento sul mercato di materiali riutilizzabili, non dovranno avere impatto negativo sulla salute umana e neanche compromettere in alcun caso l’igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori.
ENTRATA IN VIGORE
Infine, si fa presente che il decreto entrerà in vigore il 26 settembre 2020.

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