PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DI ADDITIVI E AROMI ALIMENTARI
Pubblicato il piano nazionale di controllo ufficiale di additivi e aromi alimentari, compresi gli aromi fumo, per gli anni 2020-2024
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DI ADDITIVI E AROMI ALIMENTARI PER GLI ANNI 2020-2024
Il Ministero della Salute ha pubblicato, in data 6 luglio 2020, un unico piano nazionale di controllo ufficiale, che comprenderà:
- la seconda edizione del piano di controllo degli additivi alimentari;
- il primo piano di controllo relativo al settore degli aromi alimentari, compresi gli aromi di fumo.
INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Additivi alimentari
La normativa vigente relativa agli additivi alimentari comprende diversi regolamenti, tra i quali troviamo:
- Il Regolamento Additivi, Regolamento CE n. 1333/2008
Questo regolamento stabilisce l’elenco di additivi autorizzati, che figurano negli allegati II e III, le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti (categoria alimentare applicabile e quantità massime di utilizzo), le regole di etichettatura per gli additivi commercializzati tal quale
- L’allegato II del regolamento Additivi, cioè il UE n. 1129/2011
- Il regolamento UE 1130/2011 o allegato III del regolamento Additivi
- Il regolamento UE 231/2012
Aromi alimentari
- Il Regolamento Aromi o Regolamento CE n. 1334/2008
Questo regolamento stabilisce l’elenco degli aromi e materiali di base autorizzati in UE, le relative condizioni d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti, le regole di etichettatura degli aromi.
- Elenco delle sostanze aromatizzanti nel Regolamento UE 872/2012
- Regolamento UE n. 873/2012, recante le misure transitorie
Il regolamento UE 1130/2011, nella parte 4, riporta l’elenco de “gli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi alimentari”
Aromi di fumo
Una menzione a parte va fatta per gli aromi di affumicatura o aromi di fumo, definiti “aromi” nella norma, ma disciplinati a parte dai seguenti regolamenti:
- CE n. 2065/2003, o provvedimento “aromi di fumo”, che stabilisce il principio dell’elenco comunitario dei prodotti primari da utilizzare come tali o per produrre gli aromatizzanti.
La procedura di autorizzazione e inclusione degli aromatizzanti passa attraverso la valutazione del rischio EFSA. Lo stesso regolamento mette in luce le regole di commercializzazione e gli obblighi specifici per la rintracciabilità
- CE n. 627/2006 sui criteri e metodi di analisi per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura.
- UE n. 1321/2013, recante l’elenco degli aromi di fumo. Fornisce, per ogni prodotto primario autorizzato, il codice identificativo univoco, la denominazione, il nome del titolare dell’autorizzazione, la descrizione e la caratterizzazione del prodotto, la data di inizio e scadenza dell’autorizzazione e le condizioni d’utilizzo.
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO
L’articolo 27 del regolamento additivi e l’articolo 20 del regolamento aromi prevedono che gli stati membri provvedano al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari il primo, degli aromi il secondo, con un approccio basato sul rischio.
L’obiettivo del piano è, da una parte, definire uno strumento univoco e condiviso per la programmazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali su tutto il territorio nazionale e, dall’altra, consentire una migliore comunicazione tra regioni e autorità centrale.
Sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti alla stesura del piano, particolare attenzione viene posta sui seguenti punti:
- Additivi alimentari contenenti alluminio
- Sostanze indesiderabili naturalmente presenti in aromi e ingredienti aromatizzanti, per le quali sono stati fissati limiti;
- Contaminanti chimici da processo, quali gli idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene).
Le frequenze e le priorità di controllo sono state stabilite sulla base di criteri che comprendono il loro utilizzo nelle diverse filiere alimentari e il profilo sanitario.
Per poter organizzare ed eseguire con efficacia i controlli su tutto il territorio nazionale, ogni Regione e ogni Provincia Autonoma dovrà creare il proprio piano di controllo ufficiale per verificare: gli additivi, gli aromi alimentari, compresi gli aromi di fumo, come materia prima e impiegati egli alimenti, così come le sostanze presenti all’allegato III del regolamento CE n. 1334/2008.
ESECUZIONE DEI CONTROLLI
L’attività di controllo ufficiale, compresi i controlli all’importazione, dovrà comprendere tre tipologie di verifica:
- Documentale, es. verificando la presenza e la validità dei certificati ufficiali o il codice identificativo per gli aromi di fumo;
- Di identità, es. attraverso esame visivo del lotto e l’etichettatura del prodotto
- Fisica o analitica.
Il piano riporta nel dettaglio gli aspetti di cui tenere conto per i diversi prodotti, distinguendo i casi in cui gli additivi o gli aromi vengano commercializzati come materia prima o all’interno dei prodotti alimentari, definendo i criteri di controllo e il numero minimo di campioni da effettuarsi per ogni anno per ogni Regione/Provincia.
CONTROLLI ANALITICI
Il controllo analitico per gli additivi come materia prima ha lo scopo diversificare la conformità ai regolamenti in tutta la catena di fornitura. Riguarda la determinazione di: allergeni eventualmente presenti anche nei supporti, alluminio, metalli pesanti e altri parametri specifici dell’additivo (es. solventi residui).
Esempio di parametri per additivi di impiego comune
E410 – Farina di semi di carrube (Stabilizzante, emulsionante, ecc.)
- Arsenico non più di 3 mg/kg
- Piombo non più di 2 mg/kg
- Mercurio non più di 1 mg/kg
- Cadmio non più di 1 mg/kg
Il controllo analitico per i prodotti alimentari che contengono additivi, invece, ha lo scopo di verificare che non vengano utilizzati additivi non autorizzati, additivi autorizzati ma non consentiti in quel prodotto alimentare, i limiti di impiego, l’etichettatura, ecc.
Per quanto riguarda gli aromi, quando valutati come materia prima, il controllo riguarderà la determinazione di: sostanze naturalmente presenti di cui all’allegato III del regolamento quadro, allergeni eventualmente presenti nei supporti, nonché additivi e coadiuvanti alimentari, elencati nel regolamento UE 1130/2011, parte 4. P
er gli aromi di fumo il controllo verterà sulla determinazione degli IPA (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene).
Quando il controllo riguarda i prodotti alimentari contenenti aromi, esso sarà finalizzato alla verifica dei prodotti alimentari nei quali sono utilizzati aromi o ingredienti aromatizzanti contenenti naturalmente le sostanze dell’allegato III del regolamento aromi o alimenti nei quali sono utilizzati aromi sottoposti a restrizioni.

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