PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DI ADDITIVI E AROMI ALIMENTARI

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Pubblicato il piano nazionale di controllo ufficiale di additivi e aromi alimentari, compresi gli aromi fumo, per gli anni 2020-2024

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DI ADDITIVI E AROMI ALIMENTARI PER GLI ANNI 2020-2024

Il Ministero della Salute ha pubblicato, in data 6 luglio 2020, un unico piano nazionale di controllo ufficiale, che comprenderà:

  • la seconda edizione del piano di controllo degli additivi alimentari;
  • il primo piano di controllo relativo al settore degli aromi alimentari, compresi gli aromi di fumo.

INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Additivi alimentari

La normativa vigente relativa agli additivi alimentari comprende diversi regolamenti, tra i quali troviamo:

  1. Il Regolamento Additivi, Regolamento CE n. 1333/2008

Questo regolamento stabilisce l’elenco di additivi autorizzati, che figurano negli allegati II e III, le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti (categoria alimentare applicabile e quantità massime di utilizzo), le regole di etichettatura per gli additivi commercializzati tal quale

  1. L’allegato II del regolamento Additivi, cioè il UE n. 1129/2011
  2. Il regolamento UE 1130/2011 o allegato III del regolamento Additivi
  3. Il regolamento UE 231/2012
Aromi alimentari
  1. Il Regolamento Aromi o Regolamento CE n. 1334/2008

Questo regolamento stabilisce l’elenco degli aromi e materiali di base autorizzati in UE, le relative condizioni d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti, le regole di etichettatura degli aromi.

  1. Elenco delle sostanze aromatizzanti nel Regolamento UE 872/2012
  2. Regolamento UE n. 873/2012, recante le misure transitorie

Il regolamento UE 1130/2011, nella parte 4, riporta l’elenco de “gli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi alimentari”

Aromi di fumo

Una menzione a parte va fatta per gli aromi di affumicatura o aromi di fumo, definiti “aromi” nella norma, ma disciplinati a parte dai seguenti regolamenti:

  • CE n. 2065/2003, o provvedimento “aromi di fumo”, che stabilisce il principio dell’elenco comunitario dei prodotti primari da utilizzare come tali o per produrre gli aromatizzanti.

La procedura di autorizzazione e inclusione degli aromatizzanti passa attraverso la valutazione del rischio EFSA. Lo stesso regolamento mette in luce le regole di commercializzazione e gli obblighi specifici per la rintracciabilità

  • CE n. 627/2006 sui criteri e metodi di analisi per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura.
  • UE n. 1321/2013, recante l’elenco degli aromi di fumo. Fornisce, per ogni prodotto primario autorizzato, il codice identificativo univoco, la denominazione, il nome del titolare dell’autorizzazione, la descrizione e la caratterizzazione del prodotto, la data di inizio e scadenza dell’autorizzazione e le condizioni d’utilizzo.

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO

L’articolo 27 del regolamento additivi e l’articolo 20 del regolamento aromi prevedono che gli stati membri provvedano al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari il primo, degli aromi il secondo, con un approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del piano è, da una parte, definire uno strumento univoco e condiviso per la programmazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali su tutto il territorio nazionale e, dall’altra, consentire una migliore comunicazione tra regioni e autorità centrale.

Sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti alla stesura del piano, particolare attenzione viene posta sui seguenti punti:

  • Additivi alimentari contenenti alluminio
  • Sostanze indesiderabili naturalmente presenti in aromi e ingredienti aromatizzanti, per le quali sono stati fissati limiti;
  • Contaminanti chimici da processo, quali gli idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene).

Le frequenze e le priorità di controllo sono state stabilite sulla base di criteri che comprendono il loro utilizzo nelle diverse filiere alimentari e il profilo sanitario.

Per poter organizzare ed eseguire con efficacia i controlli su tutto il territorio nazionale, ogni Regione e ogni Provincia Autonoma dovrà creare il proprio piano di controllo ufficiale per verificare: gli additivi, gli aromi alimentari, compresi gli aromi di fumo, come materia prima e impiegati egli alimenti, così come le sostanze presenti all’allegato III del regolamento CE n. 1334/2008.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

L’attività di controllo ufficiale, compresi i controlli all’importazione, dovrà comprendere tre tipologie di verifica:

  • Documentale, es. verificando la presenza e la validità dei certificati ufficiali o il codice identificativo per gli aromi di fumo;
  • Di identità, es. attraverso esame visivo del lotto e l’etichettatura del prodotto
  • Fisica o analitica.

Il piano riporta nel dettaglio gli aspetti di cui tenere conto per i diversi prodotti, distinguendo i casi in cui gli additivi o gli aromi vengano commercializzati come materia prima o all’interno dei prodotti alimentari, definendo i criteri di controllo e il numero minimo di campioni da effettuarsi per ogni anno per ogni Regione/Provincia.

CONTROLLI ANALITICI

Il controllo analitico per gli additivi come materia prima ha lo scopo diversificare la conformità ai regolamenti in tutta la catena di fornitura. Riguarda la determinazione di: allergeni eventualmente presenti anche nei supporti, alluminio, metalli pesanti e altri parametri specifici dell’additivo (es. solventi residui).

Esempio di parametri per additivi di impiego comune

E410 – Farina di semi di carrube (Stabilizzante, emulsionante, ecc.)

  • Arsenico non più di 3 mg/kg
  • Piombo non più di 2 mg/kg
  • Mercurio non più di 1 mg/kg
  • Cadmio non più di 1 mg/kg

Il controllo analitico per i prodotti alimentari che contengono additivi, invece, ha lo scopo di verificare che non vengano utilizzati additivi non autorizzati, additivi autorizzati ma non consentiti in quel prodotto alimentare, i limiti di impiego, l’etichettatura, ecc.

Per quanto riguarda gli aromi, quando valutati come materia prima, il controllo riguarderà la determinazione di: sostanze naturalmente presenti di cui all’allegato III del regolamento quadro, allergeni eventualmente presenti nei supporti, nonché additivi e coadiuvanti alimentari, elencati nel regolamento UE 1130/2011, parte 4. P

er gli aromi di fumo il controllo verterà sulla determinazione degli IPA (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene).

Quando il controllo riguarda i prodotti alimentari contenenti aromi, esso sarà finalizzato alla verifica dei prodotti alimentari nei quali sono utilizzati aromi o ingredienti aromatizzanti contenenti naturalmente le sostanze dell’allegato III del regolamento aromi o alimenti nei quali sono utilizzati aromi sottoposti a restrizioni.

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