ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI DI PRODUZIONE BIOLOGICA
Produzione biologica. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22 giugno 2020 il decreto 9 aprile 2020, modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018.
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22 giugno 2020 il decreto 9 aprile 2020, modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009».
Modifiche all’art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
L’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.».
L’art. 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.».
L’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.».
L’art. 2, comma 14 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«14) Non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione in commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, i prodotti elencati nell’Allegato 2 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.
Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcuna componente non esplicitamente autorizzata per la tipologia di appartenenza.
Le tipologie di prodotto, elencate nell’Allegato 2, sono immesse in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d’uso, l’identificazione del responsabile legale dell’immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d’uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all’art. 2 del regolamento (CE) 1107/2009.
Le linee guida per la presentazione del dossier di richiesta di approvazione di un “corroborante” sono riportate nell’Allegato 3 del presente decreto.».
Modifiche all’art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
Nell’art. 3, al termine del comma 3, sono inseriti i seguenti capoversi:
«L’operatore, interessato alla concessione della deroga, inoltra domanda al proprio organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell’accertamento dell’indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all’Autorità competente.
L’Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l’istanza. Si applica l’istituto del silenzio assenso, di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.».
Nell’art. 3, comma 4 sono eliminati gli ultimi due capoversi.
L’art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 8, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica, l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all’Allegato 8, al solo fine della definizione dell’età minima di macellazione di cui all’art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.».
L’art. 3, comma 19, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
«19) È concessa l’autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle “Descrizioni e condizioni per l’uso”, avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del regolamento (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dalla parte del veterinario aziendale.».
Modifiche all’art. 7 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
L’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …». Si fornisce nel decreto un esempio di stringa.
Modifiche all’art. 11 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
L’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è abrogato e la numerazione dei successivi commi è modificata di conseguenza.
Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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