Pubblicato il nuovo regolamento 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti.
Il nuovo regolamento 2023/915, sui contaminanti alimentari, sostituisce e abroga il regolamento CE 1881/2006
È stato pubblicato il regolamento UE 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, che abroga il regolamento CE 1881/2006. Le motivazioni alla base di questa sostituzione sono da ricercarsi nelle numerose e sostanziali modifiche che il regolamento CE 1881/2006 ha subito negli anni, per potersi adeguare alla normativa.
Il nuovo regolamento raccoglie tutte le modifiche del precedente e crea una sorta di punto zero per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti in alcuni alimenti.
I contaminanti che rientrano nel regolamento UE 2023/915 sono i seguenti:
- Micotossine, in particolare: aflatossine, Ocratossina a, patulina, deossinvalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina.
- Sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp.
- Tossine vegetali, in particolare acido erucico, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei, equivalenti di delta-9-THC
- Metalli e altri elementi, nello specifico: piombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagno
- Inquinanti organici persistenti alogenati, come diossine e PCB e sostanze perfluoroalchiliche
- Contaminanti da processo, quali IPA, 3-MPCD, Glicidil esteri degli acidi grassi
- Altri contaminanti come i nitrati, la melammina, il perclorato
Come spesso accade, il fine ultimo è raggiungere il livello di tutela della salute pubblica più alto possibile. A tal fine, il Regolamento UE 2023/915, nei suoi considerando, puntualizza alcuni dettagli che, come sempre, rappresentano quello che riportano gli articoli della norma.
GLI ARTICOLI
In particolare, l’articolo 2 puntualizza che gli alimenti, il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo, non dovrebbero essere immessi sul mercato né tal quali, né come ingredienti alimentari o come parte di alimenti composti. Allo stesso tempo, la norma esplicita che, nel caso di alimenti conformi, questi non debbano essere miscelati con altri non conformi.
L’articolo 3, invece, riguarda alimenti essiccati, diluiti e trasformati in genere. Se per questi prodotti non è specificato un proprio tenore massimo a livello dell’Unione, è necessario che gli operatori del settore alimentare comunichino alle autorità competenti i fattori specifici di concentrazione, diluizione e trasformazione. Qualora il fattore non sia comunicato o sia considerato inidoneo, è l’autorità stessa a doverlo definire sulla base delle informazioni a disposizione.
L’articolo 4 vieta la detossificazione chimica come trattamento degli alimenti, in quanto sono carenti dati tossicologici e prove scientifiche a supporto della sicurezza della procedura.
Proseguendo nella lettura del Regolamento, vediamo come l’articolo 5 fornisca alcune specifiche relative agli alimenti ancora da sottoporre a trattamento o cernita, cioè gli alimenti non direttamente destinati al consumatore finale.
Per questa specifica categoria alimentare, i considerando iniziali sottolineano che i processi di cernita e altri processi fisici hanno la capacità di ridurre il contenuto di alcuni contaminanti negli alimenti. Inoltre, è sì fondamentale tutelare la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti; tuttavia, ciò non deve creare infondati impedimenti per il commercio. A tal proposito, la normativa specifica che, qualora sia stato stabilito un tenore massimo di un contaminante per alimenti ancora da trattare prima dell’immissione sul mercato, questi possano essere immessi sul mercato qualora:
- Non siano destinati al consumatore finale direttamente
- Siano conformi ai tenori stabiliti
- Siano etichettati con diciture e informazioni quali, “Prodotto da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico per ridurre da contaminazione da (contaminante) prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale, ecc.
Una volta sottoposti a cernita o altro trattamento fisico, gli alimenti devono essere conformi ai tenori massimi relativi all’alimento destinato al consumatore finale.
Gli articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le “Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, i semi oleosi, i prodotti derivati e i cereali” e le “Deroghe all’articolo 2”. Quest’ultimo, nello specifico, dettaglia le autorizzazioni per alcuni casi specifici, ad esempio:
- Pesci del Mar Baltico e alcuni Paesi che li consumano,
- Alcuni prodotti della pesca e carne affumicati
ENTRATA IN VIGORE
Il regolamento UE 2023/915 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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