PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2021/83 SUI CONTROLLI UFFICIALI

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Il regolamento UE 2021/83 apporta modifiche sull’esecuzione dei controlli ufficiali da parte di persone fisiche autorizzate

La commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione UE 2021/83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2021. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione UE 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione di controlli ufficiali da parte di persone fisiche autorizzate, nonché il periodo di applicazione delle misure rilevanti.

Il regolamento UE 2020/466 è già stato analizzato in un precedente articolo, che riportiamo.

Controllo ufficiale, misure temporanee durante il COVID-19

MODIFICHE

Alla data attuale, alcuni Stati membri hanno informato la Commissione di disfunzioni del funzionamento dei controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda:

  • Attestati e certificati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci;
  • Difficoltà di partecipare a riunioni fisiche con il personale e di impiegare personale ufficiale adeguato.

Fino al 1° agosto 2020, al fine di poter garantire le attività ufficiali anche durante il periodo di coronavirus, il regolamento UE 2020/466 prevedeva la possibilità di affidare l’esecuzione dei controlli ufficiali a persone fisiche autorizzate.

Per tale ragione, il regolamento UE 2021/83 modifica il regolamento 2020/466 inserendo l’articolo 3.

A tal scopo, l’articolo 3 dichiara: “In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da esse effettuati“.

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, estende la validità del regolamento fino al 1° luglio 2021.

Il regolamento di esecuzione UE 2021/83 si applica a decorrere dal 2 febbraio 2021.

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