REGOLAMENTO UE 2021/279, TRACCIABILITA’ E CONFORMITA’ NEL BIO
Pubblicato il regolamento di esecuzione UE 2021/279, che modifica il regolamento 2018/848 sui controlli, tracciabilità, conformità ed etichettatura nel bio.
Il regolamento di esecuzione UE 2021/279, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2021, modifica il regolamento UE 2018/848 per quanto riguarda controlli che garantiscono tracciabilità e conformità nella produzione biologica, nonché etichettatura dei prodotti biologici.
L’art. 28, paragrafo 2, lettera b) del regolamento UE 2018/848 diche che, qualora per la presenza di un prodotto o sostanza non autorizzati un operatore sospetti che non sia conforme al regolamento, l’operatore:
- verifica se il sospetto può essere comprovato.
MA COME?
Il regolamento di esecuzione UE 2021/279 riporta gli elementi che l’operatore deve seguire:
- se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
- le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
- le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
- b) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.
SOSPETTO COMPROVATO
Allo stesso modo, la lettera d) del paragrafo 2 dell’articolo 28 del Regolamento sopracitato indica che, quando il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, l’operatore deve informare le autorità competenti o l’organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili.
Il regolamento di esecuzione UE 2021/279, a tal proposito, elenca alcuni degli elementi da fornire, tra i quali:
- documenti del fornitore (fatture, DDT, certificati)
- tracciabilità del prodotto
- analisi di laboratorio
- schede di campionamento
- informazioni su eventuali sospetti precedenti relativi al prodotto o sostanza non autorizzati
- ogni altro documento
L’articolo 2 esplica in modo approfondito le metodologie di indagine ufficiale, in particolare gli elementi che le autorità competenti o gli organismi di controllo devono determinare, la definizione dei metodi e delle tecniche da utilizzare e le conclusioni alle quali l’indagine deve arrivare, compresa la redazione di una relazione ufficiale per ogni indagine eseguita.
L’articolo 3, invece, riporta le condizioni d’uso delle indicazioni previste per i prodotti in conversione di origine vegetale, l’ubicazione delle indicazioni del codice numerico dell’autorità o organismo di controllo, nonché dell’indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole di composizione del prodotto.
Gli articoli 4 e 5 si riferiscono al concetto di gruppo di operatori compresa la sua dimensione e la composizione e i documenti che devono essere conservati dagli stessi.
CONTROLLI
Il gestore del sistema di controlli interni deve comunicare immediatamente eventuali sospetti di non conformità gravi, sospensioni o revoche di persone o locali, divieti di immissione sul mercato di prodotti biologici o in conversione.
L’articolo 7 indica quali sono le percentuali minime di controlli e campionamenti, di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento UE 2018/848.
Le misure in caso di accertata non conformità vengono elencate all’articolo 8 del regolamento UE 2021/279. In particolare, l’allegato I del suddetto regolamento elenca le Modalità uniformi per l’elaborazione e l’applicazione di un catalogo nazionale di misure di cui all’articolo 8, dove si distingue l’entità di una non conformità e le misure da applicare.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
L’articolo 10 del regolamento indica le disposizioni transitorie. In particolare, per i gruppi di operatori dei paesi terzi che erano conformi ai regolamenti CE 834/2007, CE 889/2008 e CE 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all’articolo 4, secondo comma, del presente regolamento, la conformità a tale disposizione decorrerà al più tardi dal 1° gennaio 2025. Infine, il catalogo indicato nell’articolo 8 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica a decorrere dal 1°gennaio 2022.

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