Shelf-life, misure straordinarie per la sua rideterminazione

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Shelf-life, il DGISAN pubblica una Nota con la quale permette l'applicazione di misure di rideterminazione.

La richiesta delle Associazioni di categoria di rideterminare la shelf-life di alcuni prodotti alimentari, compresi congelati e surgelati, nonché l’etichettatura e la possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione è stata sentita.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale rideterminazione esclude, in ogni caso, gli alimenti per i quali esistono normative specifiche che stabiliscono la loro durabilità. Tra questi, ad esempio, troviamo le uova fresche, il latte pastorizzato, ecc. Inoltre, non è applicabile agli alimenti detenuti per la vendita al dettaglio.

Nei casi in cui non esistono normative di questo genere, l’OSA può determinare autonomamente la shelf-life, basandosi sui dati in suo possesso.

L’OSA, attraverso adeguati studi e dati a supporto della shelf-life, può pensare di estendere la durabilità dell’alimento. I dati da raccogliere dovranno tenere conto delle modalità di consumo dell’alimento, di conservazione, nonché la natura intrinseca dello stesso.

L’OSA che voglia provvedere alla rideterminazione della shelf-life di un prodotto alimentare deve agire prima della data di scadenza e/o TMC. L’indicazione della nuova data di scadenza deve essere riportata o sull’etichetta del prodotto o sui documenti commerciali, nei casi previsti e, nel caso in cui presenti su entrambi i display, le date dovranno sempre mostrare coerenza.

CONGELAMENTO DELLE CARNI FRESCHE

La nota del ministero ci fornisce una particolare menzione relativa alla shelf-life della carne fresca e, in particolare, al suo congelamento.

Infatti, la nota definisce che il congelamento di carni fresche, preparazioni di carne e carni macinate fresche deve essere svolto rapidamente, senza ritardi.

La nota riporta, tuttavia, una deroga per le carni fresche introdotte (anche spedite da Paesi Terzi verso l’Italia e ancora in viaggio) e/o prodotto entro il 16 novembre 2020.

Qualora questi prodotti siano rimasti invenduti a causa della pandemia ed emergenza COVID-19, l’OSA può provvedere a congelarli entro la data di scadenza, indicando che il consumo deve essere fatto previa completa cottura e commercializzarli solo sul territorio nazionale.

La nota riporta inoltre i possibili luoghi di congelamento e i requisiti di conservazione del prodotto fresco.

Infine, menziona la possibilità di donare, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, le eccedenze alimentari, definite dalla Legge 19 agosto 2016, n.166, come:

«eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

VAI ALLA NOTA DEL DGISAN

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