POP, inquinanti organici persistenti, le modifiche agli allegati

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Relazione della Commissione sulla modifica degli allegati del regolamento sui POP, gli inquinanti organici persistenti.

È stata pubblicata la RELAZIONE DELLA COMMISSIONE al parlamento europeo e al Consiglio concernente l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti. 

POP, DI COSA SI TRATTA 

I POP, Persistent Organic Pollutants, sono sostanze chimiche che persistono nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi e possono diventare un rischio per la salute e per l’ambiente.  

Queste sostanze possono essere trasportate attraverso le frontiere, anche molto distanti dai luoghi in cui sono prodotte e dove non sono mai state utilizzate.  

Avevamo già introdotto l’argomento in un precedente articolo, che riportiamo per consultazione.  

POP: Persistent Organic Pollutants o Inquinanti organici persistenti 

Il regolamento che disciplina tale argomento è il Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti, chiamato, infatti, Regolamento POP.  

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento POP, dichiara che la Commissione ha la possibilità di adottare atti delegati per modificare gli allegati I, II e III del regolamento, in modo tale da adattarli alle modifiche eventuali.  

Nel periodo stabilito e oggetto della relazione pubblicata, la Commissione ha adottato sei diversi atti delegati, che hanno modificato alcuni elementi non essenziali del regolamento POP.  

I regolamenti delegati pubblicati sono stati: 

– Inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/784 e la modifica con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/115 modifiche PFOA, Sali e composti 

– Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1203 che modifica il punto 4, parte A, allegato I del regolamento UE 2019/1021 per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) 

– Inserimento nell’elenco della sostanza Dicofol, con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1204 

– Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/277 per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi Sali ed esteri 

– Infine, il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 per quanto riguarda l’esaclorobenzene 

Il regolamento POP prevede che la Commissione possa esercitare il proprio potere delegato anche per rispondere ad altri requisiti: 

– In caso in cui una sostanza presente nelle parti A degli allegati I e II voglia essere utilizzata dagli Stati membri come prodotto intermedio fabbricato e utilizzato all’interno di un sito produttivo e in un sistema chiuso, come indicato dall’art. 4, paragrafo 3 

– Modificare l’elenco delle sostanze oggetto di monitoraggio obbligatorio, come indicato dall’articolo 10, paragrafo 2.  

Durante il periodo di riferimento, gli Stati membri non hanno richiesto autorizzazioni e non si è reso necessario modificare le sostanze del punto 2, la Commissione non ha esercitato il proprio potere delegato relativamente a questi due punti. La relazione sottolinea la necessità di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che tengano conto di questi potenziali sviluppi.  

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