27 marzo 2021, applicazione del Regolamento UE 2019/1381
Il Regolamento UE 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione dei rischi si applicherà a partire dal 27 marzo 2021.
A partire dal 27 marzo 2021 si applicherà il Regolamento UE 2019/1381 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE
La modifica si è resa necessaria, in primis, per accogliere le preoccupazioni dei cittadini su alcune questioni relative alla sicurezza alimentare.
LE BASI DELL’AGGIORNAMENTO
Tra il 2017 e il 2018, infatti, una consultazione pubblica dell’UE ha permesso di raccogliere le opinioni di cittadini e individui sui pesticidi, sulle informazioni fornite e sulle decisioni degli Stati membri relativamente a studi sulla sicurezza.
I risultati raccolti dopo la consultazione pubblica hanno mostrato che una grossa fetta di cittadini non si sente sicura nel consumare alimenti trattati o coltivati con l’utilizzo di pesticidi. A maggior ragione quando si tratta di alimenti importati da Paesi extra UE.
Un altro punto debole evidenziato dal sondaggio ha sottolineato che i cittadini non pensano che le informazioni relative ai pesticidi siano trasmesse in modo chiaro e trasparente, sia per quanto riguarda i pesticidi in sé, sia per quanto riguarda le decisioni prese dagli Stati membri.
L’Autorità ha percepito una sensazione di mancanza di chiarezza e trasparenza nel processo di analisi del rischio per i cittadini, che ha portato gli stessi a non aver sufficiente fiducia nelle scelte e nelle decisioni delle Autorità e degli stati membri in materia di gestione del rischio.
Per fare un esempio, i cittadini hanno mostrato, negli anni, forte preoccupazione sulla presenza e gestione del pesticida glifosato.
Partendo da questo, la Commissione europea e gli Stati membri hanno compreso la necessità di migliorare la trasparenza, la chiarezza e l’accessibilità delle informazioni relative e a sostegno della valutazione del rischio nella filiera alimentare, nonché migliorare la comunicazione sulla sicurezza alimentare. Inoltre, alcuni limiti dell’Autorità EFSA di garantire continua competenza e contatti diretti con gli Stati membri hanno portato alla necessità di rendere più automatico e diretto il suo coinvolgimento e la relazione tra EFSA e Stati membri.
Per questo motivo è stato pubblicato l’aggiornamento del regolamento sulla legislazione alimentare generale.

SCOPO
Scopo del Regolamento UE 2019/1381 è quello, dunque, di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle valutazioni del rischio nel settore alimentare, rafforzando al contempo affidabilità, competenze e indipendenza degli studi scientifici dell’EFSA.
REGOLAMENTI MODIFICATI
Il Regolamento UE 2019/1381 revisiona il regolamento generale sulla legislazione alimentare e modifica otto atti legislativi relativi a settori specifici della catena alimentare: OGM (coltivazione e per usi alimentari/mangimi), additivi per mangimi, aromatizzanti di affumicatura, materiali a contatto con gli alimenti, additivi alimentari, enzimi e aromi alimentari, prodotti fitosanitari e nuovi alimenti, nel dettaglio:
- I Reg (CE) n.
- 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
- 1831/2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale
- 2065/2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari
- 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- 1331/2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
- 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- Il regolamento UE 2015/2283, relativo ai nuovi alimenti
- e la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati

TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Uno dei punti principali del regolamento UE 2019/1381, e che ricorre spesso nei vari articoli è la trasparenza: tutti gli studi, le domande di autorizzazioni, le informazioni a sostegno di una produzione scientifica, i pareri, nonché ogni informazione supplementare fornita devono essere resi pubblici in modo automatico da parte dell’EFSA.
Le informazioni sopra descritte dovranno essere pubblicate in un formato che sia di facile accesso, consultabile e scaricabile. In caso di informazioni valutate dall’EFSA come riservate, queste verranno debitamente protette.
Il sito della commissione europea riporta alcune delle misure che garantiranno trasparenza e un miglior processo di valutazione dei rischi grazie all’applicazione del regolamento UE 2019/1381. Tra queste:
- Obbligo di notifica per i richiedenti e i laboratori quando gli studi vengono commissionati e della creazione di una banca dati degli studi commissionati: ciò fornirà un meccanismo attraverso il quale l’EFSA sarà in grado di ricontrollare se sono stati presentati tutti gli studi commissionati da un richiedente nell’ambito della sua domanda di autorizzazione;
- Consultazione delle parti interessate e del pubblico in generale degli studi presentati per garantire l’accesso completo dell’EFSA alle prove esistenti alla base della sua valutazione del rischio;
- Una procedura specifica, che comprenda la consultazione delle parti interessate e del pubblico sugli studi pianificati in caso di rinnovo di sostanze già autorizzate;
- Consulenza precedente alla presentazione sulle norme applicabili, che l’EFSA deve fornire su richiesta ai potenziali richiedenti;
- Accertamenti della Commissione per garantire la conformità dei laboratori/studi alle norme;
- Possibilità per la Commissione di chiedere all’EFSA di commissionare studi in circostanze eccezionali per verificare le prove utilizzate nel suo processo di valutazione del rischio.

Comunicazione dei rischi
Il nuovo regolamento stabilisce obiettivi e principi generali di comunicazione dei rischi. Sulla base di questi obiettivi e principi generali, la Commissione ha il potere di stabilire un piano generale sulla comunicazione dei rischi.
Il piano generale sulla comunicazione dei rischi dovrebbe:
- identificare i fattori chiave da prendere in considerazione quando si considera il tipo e il livello delle attività di comunicazione del rischio necessarie (ad esempio, diversi livelli di rischio, natura del rischio, percezione del rischio, ecc.);
- determinare gli strumenti e i canali da utilizzare, nonché gli opportuni meccanismi di coordinamento e cooperazione tra coloro che valutano il rischio e coloro che gestiscono il rischio; e,
- avviare un dialogo aperto tra tutte le parti interessate.
Qual è il prossimo passo?
Il regolamento UE 2019/1381 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 settembre 2019. Dopo la sua entrata in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, diventerà applicabile a decorrere dal 27 marzo 2021).

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