Biossido di titanio, vietato dall’estate 2022
In Gazzetta Ufficiale pubblicato il regolamento che vieterà, a partire da questa estate, l’utilizzo dell’additivo alimentare biossido di titanio (E171)
Facendo seguito a un documento EFSA pubblicato in data 6 maggio 2021, relativo alla valutazione di sicurezza aggiornata per l’additivo alimentare biossido di titanio (E171), in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato, il 18 gennaio 2022, il Regolamento UE 2022/63 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’additivo alimentare biossido di titanio (E 171).
Avevamo già introdotto l’argomento in un precedente articolo Biossido di titanio E171, additivo controverso, valutazione EFSA.
Riprendiamo il discorso, partendo da: Cos’è il biossido di titanio?
BIOSSIDO DI TITANIO, E171
Come avevamo già definito nel precedente articolo, il biossido di titanio è una polvere minerale bianca fino ad ora autorizzata in Unione europea per l’utilizzo come colorante alimentare.
Il suo utilizzo nel settore alimentare come additivo è stato, finora, vasto e destinato in particolare ad alcune categorie alimentari, tra cui:
- alimenti per neonati, bambini e adolescenti: prodotti da forno, zuppe, brodi e salse;
- alimenti per bambini, adulti e anziani: zuppe, brodi, salse, insalate e creme da spalmare, noci trasformate.
Ma il settore alimentare non è l’unico in cui il biossido di titanio viene comunemente utilizzato. Tra gli altri settori, troviamo quello cosmetico, farmaceutico e chimico.
GLI STUDI DI TOSSICITA’
Nei precedenti anni, EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha pubblicato diversi pareri scientifici attraverso i quali ha valutato la sicurezza del biossido di titanio come additivo alimentare.
Con l’ultimo parere, risalente al maggio 2021, ha dichiarato che non sia possibile escludere una potenziale genotossicità dell’E171, concludendo di fatto che il biossido di titanio non possa più essere considerato sicuro se utilizzato come additivo alimentare. Di conseguenza, l’autorizzazione all’uso di questa sostanza come additivo alimentare è stata eliminata, così come qualsiasi altro riferimento ad essa.
PRODOTTI SUL MERCATO
Quale dev’essere dunque l’approccio nei mesi futuri? Bisogna precisare che EFSA non ha riscontrato, attraverso il suo parere, motivi di preoccupazione per la salute immediati legati all’utilizzo del biossido di titanio come additivo alimentare. Per questa ragione, e per non causare disagi al mercato garantendo una transizione semplice, l’articolo 2 del Regolamento UE 2022/63 dichiara che:
Fino al 7 agosto 2022 gli alimenti prodotti conformemente alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2022 possono continuare a essere immessi sul mercato. Dopo tale data, essi possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
BIOSSIDO DI TITANIO NEI MEDICINALI
Il regolamento fa riferimento al divieto dell’additivo per i prodotti alimentari.
Il Regolamento UE 2022/63 specifica che l’utilizzo di coloranti nei medicinali per uso umano e animale, definito all’interno della direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere limitato a quelli autorizzati secondo il regolamento CE 1333/2008, riguardante gli additivi alimentari.
Eccipienti diversi dai coloranti devono essere soggetti alle norme in materia di medicinali.
Per quanto riguarda i medicinali, a seguito di un’analisi scientifica dell’EMA, European Medicines Agency, è stato dichiarato che, attualmente, la sostituzione dell’additivo in questa fase potrebbe causare significative carenze di medicinali sul mercato dell’Unione. Le conclusioni dell’EMA hanno inoltre indicato che il biossido di titanio è utilizzato nei medicinali principalmente come opacizzante e colorante. Da un punto di vista tecnico, EMA sottolinea che sarebbe possibile trovare sostituti dell’E171 nei rivestimenti. Tuttavia, la fattibilità della sostituzione in questa fase non è confermata, poiché potrebbe avere impatto negativo su qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.
Per questa ragione, il biossido di titanio rimane provvisoriamente nell’elenco degli additivi autorizzati per l’uso come colorante nei medicinali, in attesa di sviluppare alternative adeguate. Allo stesso tempo, dovrebbe essere incluso nell’elenco dei coloranti che non possono essere venduti direttamente ai consumatori.
Infine, la Commissione europea si deve impegnare a riesaminare la situazione del biossido di titanio entro tre anni dalla pubblicazione del regolamento UE 2022/63, decidendo se mantenere o eliminare definitivamente il biossido di titanio dall’elenco UE degli additivi alimentari (destinati all’uso come colorante nei medicinali).
REGOLAMENTO UE 2022/63
Il regolamento si compone di 4 articoli. L’articolo 1 dichiara che il regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento CE 1333/2008.
Nell’articolo 2 si fa presente quanto già accennato in relazione ai prodotti già immessi sul mercato.
L’articolo 3 riconosce la necessità di ulteriori esami per decidere il destino del biossido di titanio.
Infine, l’articolo 4 indica che l’entrata in vigore del regolamento è stabilita il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Nell’allegato sono riportate tutte le modifiche agli allegati II e III del regolamento CE n. 1333/2008, in particolare:
- l’inserimento tra i coloranti non vendibili direttamente al consumatore del biossido di titanio E171;
- L’aggiunta di una nota a piè di pagina che esplica che la presenza dell’additivo nell’elenco B1 (parte B, punto 1 dell’allegato 2) è relativa al suo impiego nei medicinali, in conformità alla direttiva 2009/35/CE;
- L’eliminazione delle voci relative al biossido di titanio per le seguenti categorie:
- coloranti alimentari del gruppo II, autorizzati quantum satis (PARTE C);
- categoria di alimenti 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta) (PARTE E);
- categoria di alimenti 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) (PARTE E).
La modifica relativa all’allegato III del regolamento 1333/2008 riguarda l’eliminazione del biossido di titanio tra gli additivi per cui l’additivo E555, Silicato di potassio e alluminio, poteva essere di supporto.

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