CHIARIMENTI SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Pubblicato un documento contenente alcuni chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, in particolare sull’obbligatorietà in alcuni contesti specifici
Il documento contenente i chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si è reso necessario dopo il riscontro di alcune problematiche in merito, specialmente, all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi
RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE
L’11 settembre 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, che attua le direttive UE 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Queste direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, che ha l’obiettivo a lungo termine di produrre meno rifiuti e, quando questo non sia possibile, aumentare il riciclaggio di rifiuti urbani e di imballaggio.
Per approfondire le modifiche introdotte dal decreto legislativo 116 del 2020, si rimanda all’articolo Novità in materia ambientale: entra in vigore il decreto 116/2020
A seguito della pubblicazione del suddetto decreto, il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato una Linea Guida di supporto alle aziende per soddisfare i requisiti imposti dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, di cui abbiamo trattato negli articoli:

SOSPENSIONE DEL DECRETO
Il coronavirus ha costretto molte realtà a sospendere o rimandare le proprie attività. Il decreto Milleproroghe 2021, o decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, tra gli altri provvedimenti, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Bisogna fare presente che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato il decreto 3 aprile 2006, n. 152 anche per quanto concerne il comma 5:

Questo porta da un lato a far venire meno l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive sostituito, invece, dalle norme tecniche UNI applicabili.
D’altro canto, il secondo comma porta a un obbligo generale per i produttori di imballaggi di indicare la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE
COSA SI INTENDE PER NORME TECNICHE UNI APPLICABILI?
Per rispondere a questa domanda, ci viene in aiuto, ancora una volta, la linea guida del CONAI, che riporta:
Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?
- Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.
Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
- Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.
Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
- Autodichiarazioni ambientali.
Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN 14021.
ULTERIORE SOSPENSIONE E DEROGA
Successivamente a ciò, il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, in sede di conversione al Senato (LEGGE 21 maggio 2021, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) ha previsto all’art. 39, comma 1-ter la sospensione dell’intero articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”».
Per approfondimenti sul decreto-legge 41/2021, rimandiamo all’articolo scritto da MV CONSULTING SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATTURA AMBIENTALE
CHIARIMENTI SULL’ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI
Dopo aver riassunto l’iter, vediamo ora quali chiarimenti sull’etichettatura degli imballaggi prevede il documento pubblicato.

SOGGETTI RESPONSABILI
In primo luogo, il primo chiarimento fornito riguarda i soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Il riferimento è all’articolo 219, comma5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sopra riportato.
La possibile confusione nasce dal fatto che il secondo periodo dell’articolo 219 sopra richiamato prevede che i produttori di imballaggi siano soggetti obbligati a indicare la natura dei materiali di imballaggio sulla base della decisione 97/129/CE. Allo stesso tempo, però, viene indicata una generale obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme UNI richiamate, senza tuttavia esplicitare quali siano i soggetti obbligati.
Analizziamo quanto definito fino a questo momento:
Il documento sottolinea, quindi, come i produttori di imballaggi siano senza dubbio coloro che sono obbligati a identificare correttamente i materiali di imballaggio. Evidenzia, inoltre, come spesso le informazioni minime necessarie per una corretta etichettatura sono già condivise tra produttore dell’imballaggio e utilizzatore, per garantire la presenza di tutti i dati e permettere il suo corretto utilizzo (es. layout di stampa, grafiche, ecc.).
Questo può avvenire grazie ad accordi contrattuali o commerciali, grazie ai quali si identificano le responsabilità di entrambe le parti in modo chiaro. Da ciò deriva che l’obbligo di etichettatura deve ricadere su entrambe le parti, compresi dunque gli utilizzatori degli imballaggi.
Questa condivisione di responsabilità tra diversi attori della filiera rinforza, infine, un ulteriore punto fondamentare della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi definita dalla normativa ambientale, in cui viene sostenuto il principio che gli operatori economici debbano cooperare secondo il principio di responsabilità condivisa.
TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI CON CRITICITÀ
La parte centrale del documento contenente i chiarimenti sull’etichettatura ambientale si concentra su alcune tipologie di imballaggi che devono essere etichettati per i quali sono state espresse alcune criticità. In particolare, relativamente a:
- Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli di trasporto
- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
VEDIAMO I CHIARIMENTI RIPORTATI
Gli imballaggi neutri, intesi come privi di grafiche o stampe (es. incarti non personalizzati), nonché film per la pallettizzazione, pallet, scatole, interfalde di cartone ondulati, potrebbero in alcuni casi essere semplici semilavorati destinati a ulteriori lavorazioni. Per questo motivo, viene considerato ottemperato il requisito di identificazione del materiale di composizione laddove le informazioni vengano inserite dal produttore sui documenti di trasporto d’accompagnamento alla merce o su supporti esterni, compresi i supporti digitali.
I preincarti, intesi come incarti a peso variabile, utilizzati per esempio nel banco dei prodotti freschi (es. pesce) e/o quelli che vengono preparati/tagliati direttamente nel punto vendita, visti gli oggettivi limiti tecnologici per l’identificazione, è considerato ottemperato l’obbligo di comunicazione di etichettatura ambientale qualora le informazioni siano presenti in schede informative accessibili ai consumatori finali nel punto vendita (come per gli allergeni) o su supporti digitali (siti internet, applicazioni, ecc.)
Gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, proprio per le caratteristiche strutturali, potrebbero non avere sufficiente spazio per l’indicazione delle informazioni relative all’etichettatura ambientale, o potrebbero essere prodotti di cui non si conosce a priori il mercato di destinazione. Anche in questo caso l’obbligo può essere soddisfatto attraverso metodi alternativi quali, ad esempio, l’apposizione di QR code o App per l’identificazione immediata o tramite altri strumenti di supporto (es. siti internet).
IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE
Per quanto riguarda gli imballaggi destinati all’esportazione, invece, la criticità è legata a un discorso diverso. Il comma 5 dell’articolo 219 del TUA non esplicita l’obbligo di etichettatura per gli imballaggi esclusivamente per quelli immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.
Discendendo però la normativa dal recepimento di quelle comunitarie e non essendo l’obbligatorietà ancora armonizzata a livello europeo, sia per quanto riguarda quali informazioni indicare, sia per le modalità di applicazione, ne consegue che si debba fare riferimento esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo, prodotti, riempiti e importati in Italia.
Gli imballaggi destinati a Paesi Terzi non rientreranno nell’obbligo di etichettatura, tuttavia, dovranno sottostare ai requisiti dei Paesi di destinazione e accompagnati da idonea documentazione che ne attesti il luogo di destinazione e le informazioni di composizione.
SUPPORTI DIGITALI
Siamo arrivati in fondo al documento relativo ai chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. Nell’ultima parte, viene di fatto chiarito un elemento già inserito nei paragrafi precedenti, cioè l’utilizzo di strumenti di digitalizzazione delle informazioni. Per adempiere agli obblighi indicati dal comma 5, dell’articolo 219 del TUA è consentito privilegiare strumenti quali QR code, APP, siti internet, ecc.


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