Riferimento alla sentenza nella causa C-438/23
Il comunicato stampa n. 168/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si riferisce alla sentenza nella causa C-438/23, che tratta la questione dell’etichettatura degli alimenti, in particolare riguardo all’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare alimenti contenenti proteine vegetali, o “meat sounding”. Questa sentenza ha importanti implicazioni per il mercato degli alimenti a base vegetale e per la regolamentazione della loro commercializzazione.
Contesto della Sentenza
La causa è emersa in seguito a un decreto adottato dal governo francese che vietava l’uso di denominazioni come “bistecca” o “salsiccia” per i prodotti contenenti proteine vegetali, anche se accompagnati da qualificazioni come “vegetale” o “di soia”. Diverse associazioni del settore, tra cui l’Association Protéines France e Beyond Meat Inc., hanno contestato questo decreto, sostenendo una violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce le norme relative all’informazione dei consumatori.
Risultati della Sentenza
Nel rispondere alla richiesta francese, la CGUE ha stabilito alcuni punti chiave:
- Presunzione di Adeguatezza delle Informazioni: Il diritto dell’Unione stabilisce una presunzione secondo cui le informazioni fornite secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1169/2011 tutelano sufficientemente i consumatori, anche nel caso di sostituzione totale degli ingredienti attesi in un alimento designato con una denominazione usuale. Il fatto di indicare, nelle immediate vicinanze della denominazione dell’alimento, informazioni relative alla sostituzione di un componente o di un ingrediente è sufficiente a proteggere il consumatore dal rischio di essere indotto in errore.
- Divieto Generale Inammissibile: Qualora uno Stato membro non abbia adottato una denominazione legale specifica per un prodotto, non può vietare l’uso di termini tradizionali associati ai prodotti animali per designare alimenti a base di proteine vegetali. Questo significa che i produttori possono utilizzare termini come “hamburger” o “salsiccia” per i loro prodotti vegetali, a condizione che l’etichetta indichi chiaramente la composizione del prodotto. Infatti, il divieto generale e astratto sull’uso di termini tradizionali per designare alimenti a base di proteine vegetali non è giustificato se non esiste una denominazione legale specifica adottata dallo Stato membro. In questo modo, c’è il rischio che tale divieto impedisca ai produttori di adempiere all’obbligo di indicare la denominazione dei loro alimenti, contravvenendo così alle normative europee.
- Normative Nazionali: La Corte ha affermato che, anche se gli Stati membri possono adottare misure per proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli, non possono emettere provvedimenti nazionali che limitino l’uso di denominazioni tradizionali senza una base legale chiara.

Implicazioni per il Settore Alimentare
Questa sentenza rappresenta un’importante vittoria per i produttori di alimenti vegetali e potrebbe avere ripercussioni significative su altre legislazioni nazionali in Europa, inclusa quella italiana. In Italia, ad esempio, la legge sulla carne coltivata vieta già l’uso di denominazioni tradizionali per i prodotti vegetali; pertanto, la sentenza della CGUE potrebbe mettere in discussione la validità di tali restrizioni.
Conclusioni
La sentenza della CGUE nella causa C-438/23 chiarisce che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono limitare l’uso di termini associati ai prodotti animali per i prodotti vegetali in assenza di denominazioni legali specifiche. Questo non solo promuove un mercato più equo per i produttori di alimenti vegetali, ma garantisce anche ai consumatori una maggiore chiarezza e accesso a informazioni accurate sui prodotti alimentari disponibili sul mercato. La decisione sottolinea l’importanza dell’armonizzazione delle normative all’interno dell’Unione Europea e potrebbe influenzare le politiche future riguardanti l’etichettatura degli alimenti a base vegetale.



