DECRETO 20 MAGGIO 2022, ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2018/828 SULLA PRODUZIONE BIO

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 maggio 2022, che riporta le disposizioni del regolamento UE 2018/828 relativo a produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

In data 30 giugno 2022 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto MIPAAF 20 maggio 2022, che attua il regolamento UE 2018/848 e, allo stesso tempo, abroga il regolamento CE 834/2007, nonché i pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi, relativamente agli obblighi degli operatori. Inoltre, abroga i decreti ministeriali:

  • 18 luglio 2018 n. 6793,
  • 30 luglio 2010 n. 11954
  • 30 luglio 2010 n. 11954

Il decreto vuole essere uno strumento utile per coloro che effettuano i controlli, ma anche per le aziende che devono soddisfare i requisiti dettati dalla produzione biologica.

In particolare, contiene le disposizioni per l’attuazione del regolamento UE 2018/848 e integrazioni in materia di:

  • a) conversione;
  • b) produzione vegetale;
  • c) produzione animale;
  • d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
  • e) produzione di alimenti trasformati;
  • f) produzione del vino;
  • g) gestione delle deroghe;
  • h) adozione di norme eccezionali di produzione;
  • i) etichettatura;
  • j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
  • k) trasmissione di informazioni.

PRODUZIONE VEGETALE

Per il mantenimento della fertilità del suolo e la salute delle piante, il decreto prevede l’utilizzo di colture diverse, nonché l’utilizzo della rotazione pluriennale.

Allo stesso modo, identifica i requisiti necessari in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, comprese eventuali deroghe. Infine, indica anche le regole e i requisiti per l’utilizzo di prodotti per la protezione dei vegetali, così come i mangimi.

PRODUZIONE ANIMALE

L’articolo 5, relativo alla produzione animale, si concentra inizialmente sull’apicoltura, con la richiesta di privilegiare razze autoctone, rispettando la loro origine.

I commi successivi prendono in considerazione anche le altre specie, in particolare per quanto riguarda l’estensione significativa dell’azienda, i ceppi a lento accrescimento, età minima di macellazione, nonché documentazione correlata all’allevamento, quali pratiche, documenti giustificativi. Infine, concede l’autorizzazione all’uso di alcune vitamine per i ruminanti.

PRODUZIONE DI ALGHE

Per la produzione di alghe, il decreto prevede che, in ottemperanza all’allegato II, parte III, punto 1.2 del regolamento UE 2018/848, ci sia separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, o condizioni specifiche nel caso questo non fosse possibile. Condizioni diverse si applicano nel caso della molluschicoltura.

PRODUZIONE DI ALIMENTI TRASFORMATI

Il decreto specifica, per questo articolo, che la dicitura “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola”, presente nel regolamento, vuole intendere prodotti in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% del totale del peso degli ingredienti.

Inoltre, ricorda l’autorizzazione all’uso di nitriti e nitrati per i prodotti a base di carne, qualora non vi sia un metodo alternativo che garantisca gli stessi risultati.

PRODUZIONE DEL VINO

L’allegato V del Regolamento riporta la Procedura per l’utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche.

ETICHETTATURA

L’articolo 11 del regolamento ricorda le modalità di etichettatura e di presentazione del numero di codice dell’Organismo di controllo da apporre in etichetta. Il codice è quello attribuito dall’autorità MIPAAF competente agli organismi di controllo al momento dell’autorizzazione a operare ed è così composto:

  • Sigla “IT”
  • Dicitura “BIO”
  • Numero di 3 cifre attribuito dal MIPAAF

Infine, qualora il logo sia riportato in più parti della confezione, le diciture previste dovranno essere apposte su un solo logo.

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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