Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.42, Misure in tema di sicurezza alimentare

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Pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.42, le misure urgenti per evitare che diversi settori di produzione e vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria

La Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021 pubblica il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.42, contenente le misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Oggi, 26 marzo 2021, entra in vigore il D.lgs. del 2 febbraio 2021, n.27, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, di cui avevamo parlato nell’articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27

Si è reso necessario emanare con urgenza una modifica al Decreto, che prevedeva, tra le altre questioni, l’abrogazione di diverse normative.

L’articolo 18 del D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27, infatti, ha come conseguenza le abrogazioni, tra gli altri, della legge 30 aprile 1962, n. 283 e provvedimenti correlati, nello specifico:

  • b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22.
  • c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, ad esclusione dell’articolo 7;
  • d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Per gli altri provvedimenti abrogati, si rimanda all’articolo Focus sulle Abrogazioni del D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27.

LE MISURE URGENTI APPLICATE

Il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42 provvede a “salvare” alcuni articoli in più rispetto a quanto definito dall’articolo 18 del D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27.

L’Art. 1 del Decreto-legge, infatti, recita:

All’articolo 18, comma 1, del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
  • b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
  • c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

QUAL ERA IL PROBLEMA SORTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL D.LGS.?

L’articolo 18 del D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 abrogava, a tutti gli effetti, la maggior parte degli articoli della Legge 283 del 1962, depenalizzando, di fatto, quei reati previsti dagli artt. 5, 6, 12 e 12bis.

Ricordiamo che l’art. 5 della legge 283/62 aveva lo scopo di proteggere il consumatore vietando l’utilizzo, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari:

  • private anche in parte dei propri elementi nutritivi, mescolate a sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  • in cattivo stato di conservazione;
  • con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  • insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  • con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
  • che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.

Tra gli altri articoli reintrodotti troviamo: le ammende per le violazioni delle disposizioni dell’art. 5 (art. 6), lo stoccaggio promiscuo (art. 9), divieto di produrre o vendere o utilizzare utensili o oggetti destinati al contatto con gli alimenti che abbiano alcune caratteristiche (art. 11), divieto di introdurre nel territorio sostanze non rispondenti ai requisiti (art. 12), alcune possibili disposizioni che il giudice può pronunciare come condanna (art. 12bis), ecc.

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.42 è entrato in vigore ieri, 25 marzo 2021, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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