DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 196 e la riduzione dei prodotti di plastica
Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 che attua la direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il 30 novembre 2021 in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che attua la direttiva UE 2019/904 sulla riduzione di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il decreto è stato pubblicato per rispondere alla necessaria partecipazione di ogni Stato Membro all’attuazione delle normative dell’Unione europea e, nello specifico, rispondere alla direttiva UE 2019/904.
Ricordiamo ancora una volta di cosa si tratta e quali sono i requisiti da soddisfare.
DIRETTIVA UE 2019/904, COSA SAPPIAMO
Della direttiva avevamo già parlato nel periodo della sua pubblicazione, nell’articolo Direttiva UE 2019/904 del 5 giugno 2019, al quale rimandiamo per approfondimento.
OGGETTO DEL DECRETO E APPLICAZIONE
L’oggetto del decreto si rifà a quello della direttiva, cioè prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali sostenibili.
In aggiunta a quanto indicato dalla direttiva UE, il decreto evidenzia la volontà di contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti e promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.
Infine, incentivare l’utilizzo di plastica riciclata idonea al contatto diretto con gli alimenti nella produzione di bottiglie per bevande.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 si applica a:
- Prodotti in plastica monouso
- Plastica oxo-degradabile
- Attrezzi da pesca contenenti plastica
PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO
DEFINIZIONE
«prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;
QUALI SONO?
Ai fini del decreto, i prodotti monouso di plastica si dividono tra quelli che dovranno essere ridotti (articolo 4) e quelli che vedranno restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5).
Tra i prodotti che dovranno essere ridotti troviamo: tazze o bicchieri per bevande (inclusi tappi e coperchi), contenitori per alimenti tipo fast-food, gastronomia, ecc. che rispondono alle seguenti caratteristiche
- Destinati al consumo immediato (sul posto o da asporto)
- Consumati direttamente dal recipiente
- Pronti al consumo senza ulteriori preparazioni (es. riscaldamento)
Tra i prodotti che, invece, subiranno restrizioni all’immissione sul mercato, troviamo posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette); piatti; cannucce (esclusi dispositivi medici); contenitori in polistirene espanso per alimenti, con le medesime caratteristiche di quelli elencati nel paragrafo precedente; nonché contenitori per le bevande, tazze o bicchieri in polistirene espanso.
ARTICOLO 6
L’articolo 6 del decreto definisce i requisiti per alcuni prodotti, specificando le eventuali esclusioni.
Prodotti di plastica monouso quali contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi i cui tappi e coperchi sono di plastica, potranno essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi potranno rimanere attaccati al contenitore per la durata dell’uso previsto del prodotto.
Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi:
- a partire dal 2025, fabbricate principalmente di PET, dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato;
- a partire dal 2030 dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato.
ALTRE QUESTIONI TRATTATE
L’articolo 7 definisce i requisiti di marcatura per i prodotti, che avevamo già trattato in un precedente articolo, che riportiamo.
MARCATURA DEGLI IMBALLAGGI, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2020/2151
L’articolo 8 tratta la Responsabilità estesa del produttore, alla base del concetto “chi inquina, paga”.
Per questo e per approfondire gli altri temi del decreto, rimandiamo all’articolo pubblicato da MV CONSULTING
DIRETTIVA PLASTICHE MONOUSO 2019/904
PLASTICA OXO-DEGRADABILE
«plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.
SANZIONI
Quali sono quindi le conseguenze se non si rispettano i requisiti della Direttiva UE? Vediamo le sanzioni applicabili:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per
- l’immissione sul mercato di prodotti non conformi all’articolo 5, comma 1
- È vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato (sottoposti a restrizioni, si vedano i paragrafi precedenti) e dei prodotti di plastica oxo-degradabile
- immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 (tappi e coperchi devono restare attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto) o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.
- l’immissione sul mercato di prodotti non conformi all’articolo 5, comma 1
Tale sanzione può essere aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione sul mercato di una quantità di prodotto del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
- Sanzione pecuniaria di 5000 euro per i produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all’art. 8 (Responsabilità estesa del produttore), comma 7, qualora non sia già stato sanzionato dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006
- art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), comma 8, secondo periodo;
- art. 261 (imballaggi), comma 1:
- I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
ENTRATA IN VIGORE
Il decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 30 novembre 2021.

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