D.M. 360 del 28 settembre 2022, etichettatura ambientale degli imballaggi

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Pubblicato il decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, relativo all’adozione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi.

Il 22 novembre è stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che adotta le linee guida sull’etichettatura degli imballaggi 

Le linee guida hanno l’obiettivo di adempiere agli obblighi stabiliti dall’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.  

Le disposizioni si applicano ai soggetti sui quali ricade l’obbligo di etichettatura degli imballaggi.  

Il decreto sostituisce e abroga il decreto ministeriale 114 del 16 marzo 2022.  

Le linee guida sono state pubblicate, come richiesto al comma 5.1 dell’art. 219 del D.lgs. 152/2006 “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” e secondo quanto indicato al comma 5, che recita: 

  ‘5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.  

Queste linee guida hanno carattere tecnico operativo, con l’obiettivo di supportare le aziende e le imprese a rispondere correttamente alle richieste e agli obblighi legislativi.  

Sono state elaborate tenendo conto delle Linee guida proposte dal CONAI, di cui avevamo già parlato in alcuni precedenti articoli, che riproponiamo per consultazione.  

LINEE GUIDA SU ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI 

LINEE GUIDA CONAI, LE DOMANDE FREQUENTI 

ANALISI DELLE LINEE GUIDA 

Nella prima parte del documento, le linee guida prendono in esame il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e, di conseguenza, l’articolo 219 comma 5, e ne analizzano il contenuto per approfondire e riportare esempi pratici e concreti.  

Inoltre, riporta le possibili modalità che le aziende hanno per conformarsi all’obbligo di etichettatura, alternative alla più comune apposizione fisica. Come avevamo già descritto nei precedenti articoli, infatti, ci sono altre modalità possibili, tra cui supporti digitali (APP, QR code, siti web). 

 La parte seguente delle linee guida descrive le due principali casistiche che possono presentarsi e che prevedono la strutturazione dell’etichetta, a seconda sia del circuito di destinazione finale degli imballaggi, B2B (Business-To-Business, commerciale/industriale) e B2C (Business-To-Consumer, al consumatore), sia a seconda della struttura mono o multicomponente dell’imballaggio stesso.  

Per ogni materiale e tipologia di prodotto, le informazioni per l’etichettatura ambientale si dividono in informazioni: 

  • NECESSARIE, cogenti, in risposta alle normative di riferimento 
  • ALTAMENTE CONSIGLIATE, per aumentare l’efficacia e l’immediatezza della comunicazione 
  • CONSIGLIATE, per aggiungere informazioni utili 

COSTRUZIONE DELL’ETICHETTA 

La successiva parte riporta le modalità e le informazioni che devono essere inserite per costruire correttamente l’etichetta, riportando idee e opzioni che non rappresentano l’unica possibilità, bensì una delle possibili strutture.  

È giusto osservare che, in ogni caso, è possibile inserire ulteriori informazioni aggiuntive volontarie e comunicare attraverso le modalità preferite, purché sempre in linea con gli obiettivi previsti dall’art. 219, comma 5. 

Nell’ultima parte vengono indicate la data di entrata in vigore dell’obbligo e come possono comportarsi le aziende con i prodotti già acquistati e le giacenze di magazzino.  

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede, all’art. 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica), tra le altre cose: 

  • La sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022 
  • La possibilità di commercializzare prodotti, intesi come gli imballaggi, non ancora conformi ai nuovi requisiti di etichettatura, già immessi in commercio o provvisti di etichetta al 1°gennaio 2023, fino a esaurimento scorte. 

 

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