Deroga italiana al PPWR per ortofrutta, catering, monoporzioni e ospitalità: obbligo già in vigore, sanzioni dal 2030
Il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143 introduce nel Codice dell’ambiente l’obbligo di immettere sul mercato nazionale, per specifiche categorie di imballaggi, soltanto prodotti biodegradabili, compostabili e certificati come tali. La norma riguarda gli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, monoporzioni alimentari e settore dell’hospitality, ed è la condizione posta dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) per derogare, su queste categorie, al criterio generale di riciclabilità in favore della compostabilità. Il decreto è già in vigore dall’8 agosto 2026, ma le sanzioni decorreranno solo dal 1° gennaio 2030, aprendo per le aziende una finestra di adeguamento da gestire con attenzione fin da subito.
Riferimenti Normativi Precisi
- Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143 — “Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 (26G00166), in vigore dall’8 agosto 2026.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) — norma nella quale il DL 143/2026 inserisce il nuovo obbligo di compostabilità certificata.
- Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation) — pone il criterio generale di riciclabilità degli imballaggi e la facoltà per gli Stati membri di sostituirlo, per specifiche categorie, con un requisito di compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento dell’organico.
- UNI EN 13432 — norma tecnica di riferimento per i requisiti di compostabilità e biodegradabilità degli imballaggi, alla base delle certificazioni di prodotto richiamate implicitamente dal decreto tramite l’obbligo di certificazione.
Analisi Tecnica e Impatto Operativo
Il meccanismo alla base del decreto è quello della deroga: il PPWR (Reg. UE 2025/40) impone come regola generale che gli imballaggi siano riciclabili, ma consente agli Stati membri, per categorie specifiche e in presenza di filiere di raccolta e trattamento dell’organico adeguate, di sostituire tale requisito con un obbligo di compostabilità. L’Italia, che dispone di una filiera industriale della bioplastica compostabile di rilievo europeo, ha scelto questa via per ortofrutta fresca, catering, monoporzioni alimentari e ospitalità, e il DL 143/2026 costituisce l’atto normativo nazionale richiesto dal PPWR per attivare formalmente tale facoltà entro i tempi previsti dal regolamento europeo.
Sul piano pratico, l’obbligo è duplice: da un lato vieta l’immissione per la prima volta sul mercato di imballaggi non compostabili nelle categorie interessate; dall’altro richiede che la compostabilità sia certificata da un organismo terzo secondo gli standard tecnici di riferimento (UNI EN 13432). Un punto tecnico rilevante, spesso sottovalutato, è la distinzione tra entrata in vigore dell’obbligo ed entrata in vigore delle sanzioni: il divieto è già operativo dall’8 agosto 2026, mentre il regime sanzionatorio si applicherà solo dal 1° gennaio 2030. Le aziende che continuano a immettere sul mercato imballaggi non certificati in questo periodo intermedio non sono quindi sanzionabili, ma operano comunque in violazione di un obbligo di legge già vigente, con conseguenti rischi reputazionali e contrattuali verso clienti e GDO che richiedono conformità immediata.
Va inoltre segnalato che la deroga italiana ha suscitato perplessità in sede europea, poiché non tutti ritengono che le condizioni poste dal PPWR (adeguatezza dei sistemi di raccolta dell’organico su tutto il territorio nazionale) siano pienamente soddisfatte. Non è quindi da escludere un supplemento di verifica da parte della Commissione europea, né modifiche in sede di conversione in legge del decreto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione (quindi entro inizio ottobre 2026).



