MARCATURA DEGLI IMBALLAGGI, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2020/2151

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di esecuzione UE 2020/2151, indicazioni per le specifiche di marcatura per alcuni prodotti di plastica monouso.

Il 18/12/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione UE 2020/2151, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.

Direttiva UE 2019/904 del 5 giugno 2019

LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 E RIDUZIONE DELLA PLASTICA

IMBALLAGGIO

Il primo articolo del regolamento specifica la definizione di Imballaggio. Cos’è imballaggio per il regolamento di esecuzione UE 2020/2151? L’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

«imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione.

Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

L’imballaggio consiste soltanto di:

  1. a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
  2. b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di u certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  3. c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.

CAMPO DI APPLICAZIONE E LINGUA DI MARCATURA

L’allegato I del regolamento di esecuzione UE 2020/2151 fornisce indicazioni per la marcatura di assorbenti igienici, tamponi e applicatori.

Il secondo allegato riguarda salviette pre-umidificate per l’igiene personale e domestica. L’allegato III riguarda i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Infine, l’allegato IV riporta le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande

L’articolo 3 del regolamento identifica la lingua in cui la dicitura deve essere riportata. In particolare, la dicitura della marcatura deve essere riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato.

SPECIFICHE DI MARCATURA ARMONIZZATE PER TAZZE E BICCHIERI

Diverse sono le possibilità riguardanti i prodotti su cui far figurare la marcatura, sulla base della composizione del prodotto. In generale, per i prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022, la marcatura può essere apposta in forma di adesivo.

Inoltre, il Regolamento di esecuzione UE 2020/2151 riporta alcune prescrizioni relative a:

  • ubicazione
  • dimensioni
  • progetto grafico

della marcatura.

I PRODOTTI FABBRICATI PARZIALMENTE IN PLASTICA riportano il simbolo contenente la dicitura stampata “PLASTICA NEL PRODOTTO

UBICAZIONE E DIMENSIONI DELLA MARCATURA

Per tazze e bicchieri fabbricati parzialmente in plastica la marcatura viene posizionata sulla superficie esterna. Allo stesso modo, per i bicchieri tipo flûte, la marcatura deve essere posta orizzontalmente sulla superficie esterna del bicchiere, in questo caso compreso il lato superiore della base del piede.

La marcatura viene apposta lontano dal bordo, per evitare che la stampa entri in contatto con la bocca del consumatore. La marcatura non può essere posta sotto la base del bicchiere.

Per quanto riguarda i bicchieri tipo flûte, qualora non sia possibile l’apposizione orizzontale, è possibile apporre la marcatura ruotata di 90° e collocata verticalmente.

Come già accennato, il regolamento identifica anche la dimensione della marcatura.

PROGETTO GRAFICO

Il progetto grafico fornisce indicazioni su colori, risoluzione minima dell’immagine, posizione delle informazioni, nonché eventuale indicazione multilingua della marcatura.

I PRODOTTI FABBRICATI INTERAMENTE IN PLASTICA riportano il simbolo contenente la dicitura stampata o quella incisa/in rilievo “FATTO IN PLASTICA”.

UBICAZIONE E DIMENSIONI DELLA MARCATURA

Anche per tazze e bicchieri fabbricati interamente in plastica sono vigenti le regole indicate nel precedente paragrafo. In aggiunta, tuttavia, il Regolamento di esecuzione UE 2020/2151 dispone che la marcatura debba essere posta dove più visibile e, nel caso di scanalature sul prodotto, non impressa in rilievo o sulla scanalatura.

Per quanto riguarda i bicchieri tipo flûte, qualora non sia possibile l’apposizione orizzontale, è possibile apporre la marcatura ruotata di 90° e collocata verticalmente.

Anche in questo caso, fornisce indicazioni circa la dimensione della marcatura.

PROGETTO GRAFICO

Il progetto grafico fornisce indicazioni su colori, risoluzione minima dell’immagine, posizione delle informazioni, nonché eventuale indicazione multilingua della marcatura. In questo caso, il regolamento di esecuzione UE 2020/2151 fornisce indicazioni sulle modalità di incisione della marcatura sul prodotto.

ENTRATA IN VIGORE E RETTIFICHE

Il regolamento è entrato in vigore dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sua applicazione, invece, è stata disposta per il 3 luglio 2021.

È Stata pubblicata in Gazzetta ufficiale una rettifica relativa all’immagine dell’incisione della marcatura Pagina 65, allegato IV, punto 2, secondo capoverso, che deve essere sempre la stessa della stampa.

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