Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto nuove linee guida che aggiornano le normative esistenti
L’etichettatura dei prodotti alimentari è cruciale per garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza delle informazioni lungo tutte le filiere di prodotto. Recentemente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato nuove linee guida che aggiornano le normative esistenti in materia di etichettatura, in particolare riguardo alla dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID). Questo articolo, oltre a riportare quanto già definito, analizza le principali novità introdotte dal testo, evidenziando i loro impatti sulle pratiche di etichettatura nel settore alimentare.
Contesto Normativo
Evoluzione delle Normative
La normativa riguardante l’etichettatura degli alimenti è molto cambiata nel corso degli anni. L’introduzione del regolamento (UE) n. 1169/2011 ha rappresentato un passo fondamentale per la fornitura di informazioni chiare e precise ai consumatori. Data la pubblicazione di normative a carattere generale, si è reso necessario unificare il contenuto di tutte quelle circolari ministeriali pubblicate fino ad oggi.
Obiettivi delle Nuove Linee Guida
Le nuove linee guida mirano a:
- Unificare le informazioni esistenti per facilitare la comprensione da parte degli operatori del settore.
- Aggiornare i riferimenti normativi in base alle recenti modifiche legislative.
- Chiarire l’applicazione del principio QUID, che richiede la dichiarazione quantitativa degli ingredienti in specifiche circostanze.
Dichiarazione della Quantità degli Ingredienti (QUID)
Obbligo di Indicare il QUID
Secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione del QUID è obbligatoria in diverse situazioni:
- Ingredienti e/o categoria di ingredienti figura nella Denominazione di Vendita o se è generalmente associato dal consumatore: Se un ingrediente e/o categoria di ingredienti è menzionato nella denominazione di vendita (es. “pasta all’uovo” o “torta alla frutta”), deve essere indicata la percentuale.
- Ingredienti e/o categoria di ingredienti evidenziato nell’etichetta, in luogo diverso dalla denominazione di vendita mediante parole (“alle fragole”), immagini (pezzettini di cioccolato sulla scatola di un prodotto dolciario da forno) o rappresentazione grafica (disegno di una mucca per mettere in rilievo ingredienti lattiero-caseari)
Gli ingredienti sono essenziali per caratterizzare un prodotto alimentare (es. marzapane e maionese).
Applicazioni e Esoneri
Situazioni in cui il QUID non è Obbligatorio
Non tutte le situazioni richiedono la dichiarazione del QUID. Ad esempio:
- Prodotti costituiti principalmente da un solo ingrediente (es. salumi).
- Prodotti dove gli ingredienti non sono evidenziati nella denominazione di vendita o attraverso rappresentazioni grafiche.
L’allegato VIII del regolamento UE 1169/2011 riporta i casi in cui l’indicazione del quid non è richiesta, quali in caso di ingredienti il cui peso netto sgocciolato è già indicato conformemente all’allegato IX, punto 5; utilizzati con fine di aromatizzazione; ecc.

Forme di espressione del QUID
- Calcolo della quantità: La quantità di un ingrediente deve essere calcolata sulla base della ricetta originale, prima della trasformazione del prodotto. Si possono utilizzare indicazioni come “equivalente crudo” o “equivalente all’origine” per aiutare il consumatore a fare confronti.
- Indicazione sulla etichetta: La quantità deve essere indicata sulla confezione, vicino al nome dell’alimento o nella lista degli ingredienti. Non sono previste modalità particolari, ma l’indicazione deve essere chiara e visibile.
- Casi particolari:
– Prodotti disidratati: Per gli alimenti che hanno perso umidità, la quantità può essere indicata in relazione al prodotto finito o in base al peso dell’ingrediente utilizzato per preparare 100g di prodotto finito.
– Ingredienti volatili: La quantità è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito.
– Ingredienti concentrati o disidratati: La quantità può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale prima della concentrazione o disidratazione, oppure nel prodotto ricostituito.
Chiarimenti su specifiche previsioni normative
Nell’ultima parte, le linee guida forniscono alcuni chiarimenti in merito alla situazione normativa di alcuni prodotti o processi specifici.
Alcuni esempi:
- PRODOTTI PREIMBALLATI, NON PREIMBALLATI
- VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI, CONGELATI,
- PRODOTTI ARTIGIANALI
- PRODOTTI CON EDULCORANTI
- BEVANDE DI FANTASIA AL GUSTO DI FRUTTO
- UTILIZZO DI UOVA FRESCHE
Conclusioni
Le recenti linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti rappresentano un passo avanti significativo nella regolamentazione dell’etichettatura alimentare nell’Unione Europea. Queste novità non solo mirano a garantire maggiore trasparenza e sicurezza per i consumatori, ma pongono anche nuove sfide per i produttori nel settore alimentare. L’adeguamento a queste normative sarà cruciale per mantenere la fiducia dei consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato alimentare europeo. In sintesi, il futuro dell’etichettatura alimentare si prospetta come un campo in evoluzione, dove l’innovazione normativa deve andare di pari passo con le esigenze dei consumatori e le capacità produttive delle aziende.



