OSSIDO DI ETILENE, REGOLAMENTO UE 2022/1396
Modifica del regolamento sulle specifiche degli additivi alimentari per quanto concerne l’ossido di etilene. Pubblicato il regolamento UE 2022/1396 della Commissione.
Novità per quanto riguarda l’ossido di etilene e la sua presenza negli additivi alimentari. In data 12 agosto 2022 è stato pubblicato il regolamento UE 2022/1396 della Commissione, che modifica l’allegato del regolamento UE 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari.
L’OSSIDO DI ETILENE, UN PICCOLO RESOCONTO
L’ossido di etilene è un gas che, inodore e incolore, può essere utilizzato per la sterilizzazione dei prodotti del campo medico e farmaceutico, così come materia prima per la fabbricazione di alcuni prodotti. Tuttavia, la sua presenza ha portato a destare alcune preoccupazioni, fino a classificare la sostanza come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione.
Inoltre, l’ossido di etilene non è approvato né come biocida (regolamento UE 528/2012), né come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari (regolamento CE 1107/2009).
Avevamo già introdotto l’argomento “ossido di etilene” in un precedente articolo pubblicato sul sito Normativa Alimentare “OSSIDO DI ETILENE: INCIDENZA, ALIMENTI E RISCHI”
Nell’articolo erano stati brevemente analizzati incidenza, alimenti colpiti e rischi per la salute correlati all’esposizione all’ossido di etilene. Erano molte, infatti, le segnalazioni legate a contaminazioni da questo gas, soprattutto per quanto riguardava alcuni alimenti specifici, tra cui gli additivi alimentari.
In particolare, i principali mezzi di comunicazione delle allerte alimentari avevano riportato numerose segnalazioni di contaminazione con ossido di etilene in gomma di guar (E410) e farina di semi di carrube, il cui utilizzo era, ed è, molto diffuso nel settore industriale dei gelati, delle creme, delle miscele per panificati, prodotti processati, ecc.
ADDITIVI ALIMENTARI
Il Regolamento UE 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito che l’ossido di etilene non può essere utilizzato per la sterilizzazione negli additivi alimentari.
Il regolamento fissa a non più di 0,2 mg/kg di ossido di etilene il limite riferito solo agli additivi alimentari nella cui produzione è impiegata questa sostanza.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Durante il primo semestre di quest’anno, la contaminazione da ossido di etilene è ancora molto seria e riguarda, oltre ai prodotti già indicati, anche prodotti come:
- Integratori alimentari
- Spezie ed erbe
- Piatti pronti e snack
- Additivi

Sulla base di questi dati raccolti, è stato pubblicato il regolamento di esecuzione UE 2021/2246, che ha stabilito misure di protezione relative alle merci non di origine animale importate nell’Unione da alcuni paesi terzi, anche per ridurre il rischio di contaminazione da ossido di etilene.
Tuttavia, il regolamento 2022/1396 specifica anche che è più difficile applicare la normativa per gli additivi alimentari, perché non si può sapere se l’ossido di etilene eventualmente riscontrato derivi dal suo impiego nella sterilizzazione degli additivi (vietato dal regolamento UE 231/2012), o da altre fonti.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO UE 231/2012
Con l’obiettivo di evitare difficoltà di identificazione delle fonti di contaminazione da ossido di etilene, così come per garantire la protezione della salute umana, il regolamento UE 2022/1396 modifica l’allegato del regolamento UE 231/2012 indicando che, indipendentemente dalla sua origine, la presenza di ossido di etilene non è autorizzata negli additivi alimentari.
1) il testo introduttivo «Nota: l’ossido di etilene non può essere utilizzato per la sterilizzazione negli additivi alimentari» è sostituito dal seguente: «Non è consentito l’uso dell’ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione
Inoltre, la commissione richiede che venga determinato un limite massimo specifico di residui di ossido di etilene per gli additivi alimentari.
Tale limite è fissato al limite di determinazione, cioè alla concentrazione di residui più bassa che attualmente può essere quantificata grazie a metodi di controllo convalidati.
Non è ammessa la presenza di residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene (ossido di etilene + 0,55*2-cloro-etanolo) superiori a 0,1 mg/kg, indipendentemente dalla loro origine, negli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, comprese le miscele di additivi alimentari.
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