Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27

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Il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 ha lo scopo di adeguare e raccordare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 2021, il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Avevamo già discusso delle premesse e del significato del nuovo regolamento sui controlli ufficiali e sulle altre attività ufficiali nei seguenti articoli riportati.

IL REGOLAMENTO UE 2017/625

Prime indicazioni operative per il Regolamento UE 2017/625

LE AUTORITA’ COMPETENTI

Il D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 designa, all’articolo 2, le Autorità competenti e le aree di competenza per ognuno. Vediamo alcune delle autorità designate e i rispettivi settori di competenza.

Le Autorità competenti Ministero della salute, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano e Aziende sanitarie locali hanno il compito di pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare controlli e attività ufficiali, nonché accertare le sanzioni amministrative nei settori:

  • Alimenti e sicurezza alimentare
  • Mangimi e sicurezza dei mangimi
  • Salute e benessere animale
  • Sottoprodotti di origine animale e derivati
  • Utilizzo e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, utilizzo sostenibile dei pesticidi

Il Mipaaf, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è designato come l’Autorità competente per quanto concerne:

  • pratiche leali e informazioni ai consumatori che non impattano la sicurezza alimentare, nonché i controlli a norma dell’articolo 89 (Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione) del Regolamento UE 1306/2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune)
  • mangimi, in particolare sulle norme relative ad aspetti merceologici e qualitativi, non impattanti sulla sicurezza dei mangimi
  • misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
  • produzione ed etichettatura dei prodotti biologici
  • etichettatura delle DOP, IGP e delle STG

L’articolo 2 riporta tutti gli attori e le rispettive attività di competenza, ivi comprese quelle figure che, nell’ambito di controlli di altra natura, individuino un illecito rientrante nei settori elencati, esortandoli a comunicare la non conformità alle figure competenti.

CONTROLLI UFFICIALI

L’articolo 4 del D.lgs. del 2 febbraio 2021 n.27 definisce frequenze, modalità per l’esecuzione dei controlli e delle attività ufficiali.

Il comma 1 del suddetto articolo definisce i criteri da identificare per stabilire la frequenza dei controlli. In particolare, chiede di considerare quanto indicato nel Regolamento 2017/625, in particolare l’articolo 9, commi da a) a e), che riportiamo nella sua interezza.

ARTICOLO 9

  1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
  2. a) dei rischi identificati associati:
  3. i) ad animali e merci;
  4. ii) alle attività sotto il controllo degli operatori;

iii) al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;

  1. iv) all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
  2. b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
  3. c) dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
  4. d) dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2; e
  5. e) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

All’interno di questo articolo, le informazioni documentate ricoprono un importante ruolo:

  • i controlli devono essere eseguiti secondo procedure documentate e aggiornate, che comprendano istruzioni per il personale che esegue i controlli
  • le Autorità devono mettere in atto procedure per verificare l’efficacia dei controlli ed elaborano documentazione scritta del controllo effettuato.
  • Le Autorità devono mettere a disposizione, almeno annualmente, le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

NON CONFORMITÀ

L’articolo 5, invece, definisce cosa si tratta quando parliamo di non conformità, distinguendo tra le non conformità maggiori (NC) e le non conformità minori (nc).

Inoltre, definisce le misure che l’Autorità competente può attuare tra le altre previste dal regolamento 2017/625, artt. 137 e 138:

  • sequestro amministrativo
  • sequestro penale
  • blocco ufficiale

indicandone i casi specifici.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

L’articolo 6 specifica in modo inequivocabile che gli operatori, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei controlli e delle attività ufficiali, devono permettere l’accesso alle Autorità competenti ad attrezzature, mezzi, locali, sistemi informatici, animali, documenti e informazioni. Gli operatori devono collaborare.

Qualora non sia necessario un riconoscimento specifico per normative di settore, gli operatori devono notificare alle Autorità competenti, prima dell’avvio dell’attività, le informazioni relative, come minimo, al nome, denominazione sociale e forma giuridica, descrizione delle attività svolte e indirizzo della sede di svolgimento dell’attività (qualora fissa).

Viene specificato, inoltre, che il personale deve aver ricevuto adeguata formazione per l’esecuzione delle proprie mansioni, eventualmente in conformità a normative specifiche e di settore.

ARTICOLI SUCCESSIVI

Gli articoli successivi riguardano:

  • Controperizia e Controversia (artt. 7 e 8)
  • Laboratori ufficiali, Laboratori nazionali di riferimento e Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico (artt. 9, 10 e 11)
  • Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relativi ai controlli ufficiali (art. 12)
  • Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero (art. 13)
  • Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (articolo 14)
  • Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (articolo 15)
  • Articolo 16, disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato
  • Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006. (art. 17)
  • Abrogazioni (art.18)
  • Clausola di invarianza finanziaria (art. 19)
  • Aggiornamenti tecnici relativi alle attività di campionamento (art.20)

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