Il Regolamento (UE) 2026/250 rettifica il Regolamento (UE) 2024/3190, correggendo errori e incoerenze relative al divieto di BPA nei materiali a contatto con alimenti.
1. CONTESTO REGOLATORIO
Il Regolamento (UE) 2026/250, pubblicato il 3 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 23 febbraio 2026, rettifica il Regolamento (UE) 2024/3190 che vieta l’uso del bisfenolo A (BPA) e altri bisfenoli pericolosi in materiali e oggetti a contatto con prodotti alimentari, come plastiche, vernici e rivestimenti.
Corregge discrepanze per garantire coerenza, ad esempio rimuovendo il riferimento ai “sali di BPA” nell’articolo 3, poiché la definizione include già i sali, e estendendo il divieto esplicito all’immissione sul mercato UE.
Modifica anche l’articolo 9 per specificare test sul “BPA residuo” e chiarisce dichiarazioni di conformità nell’Allegato III, evitando problemi di riservatezza.
2. PRINCIPALI RETTIFICHE TECNICHE
Le principali deroghe riguardano:
- Articolo 3 (Divieto BPA): Divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di materiali con BPA; con la presenza di deroghe per applicazioni specifiche, conformemente all’Allegato II.
- Articolo 9 (Metodi analitici): Utilizzo del metodo sviluppato o raccomandato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea, laddove esistente e utilizzo di metodi con limite di rilevabilità ≤1 µg/kg e estrazione per BPA residuo, altro bisfenolo pericoloso o derivati pericolosi del bisfenolo.
- Articolo 11 (Disposizioni transitorie) e 12: Fino al 20 luglio 2026 è consentita la prima immissione sul mercato degli oggetti finali monouso destinati a venire al contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, che siano conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento. La loro permanenza sul mercato è consentita fino al 20 luglio 2027.
Fino al 20 gennaio 2028 è estesa la prima immissione sul mercato degli oggetti finali monouso destinati a venire al contatto con i prodotti alimentari adibiti alla conservazione, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento, limitatamente a quelli adibiti alla conservazione di:
- Ortofrutticoli (ad eccezione dei prodotti definiti nell’allegato I della direttiva 2001/112/CE del Consiglio)
- Prodotti della pesca definiti dal regolamento CE n. 853/2004
- Nonché quelli sui quali è stata applicata esclusivamente sulla superficie esterna metallica una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando BPA. La loro permanenza sul mercato è consentita fino al 20 gennaio 2029.
Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati durante i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo transitorio applicabile. I prodotti alimentari imballati che ne derivano possono essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
3. ALTRE RETTIFICHE
| Rettifica | Cambiamento Principale | Scopo |
| Art. 3 | Rimuove “e dei suoi sali”; aggiunge immissione mercato | Coerenza definizione e divieto completo |
| Art. 11 | Specifica “oggetti finali monouso” | Corregge riferimento errato a “materiali” |
| Allegato III | Identifica “materiale intermedio o oggetto finale” | Protegge riservatezza imprese |



