REGIMI SPERIMENTALI SULL’INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA

Analisi del Decreto 26 dicembre 2025 (GU n. 34 del 11-02-2026) 

1. INTRODUZIONE E SCENARIO NORMATIVO 

In data 11 febbraio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale (Atto 26A00584) che dispone la proroga dei regimi sperimentali relativi all’indicazione obbligatoria dell’origine della materia prima in etichetta per diverse categorie merceologiche. 

Il provvedimento, firmato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con i Ministri delle Imprese e del Made in Italy e della Salute, si inserisce nel complesso quadro di transizione verso l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (Art. 26) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 riguardante l’ingrediente primario. 

2. CONTENUTI DEL DECRETO: COSA CAMBIA

Il decreto estende temporalmente l’efficacia delle norme nazionali già in vigore, fissando come nuovo termine il 31 dicembre 2026. 

Le categorie di prodotto interessate dalla proroga sono: 

  • Riso: obbligo di indicazione del Paese di coltivazione, lavorazione e confezionamento. 
  • Grano duro per paste alimentari: indicazione del Paese di coltivazione del grano e di molitura della semola. 
  • Pomodoro e derivati: (passate, concentrati, sughi pronti) indicazione del Paese di coltivazione e di trasformazione del pomodoro. 
  • Latte e prodotti lattiero-caseari: indicazione del Paese di mungitura e di condizionamento/trasformazione. 
  • Carni suine trasformate: indicazione del Paese di nascita, allevamento e macellazione. 

3. ANALISI TECNICA: IL CONFLITTO TRA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA 

Dal punto di vista della consulenza tecnica, è fondamentale sottolineare che l’Italia continua a operare in un regime di “sperimentazione prorogata”. 

Mentre il Regolamento (UE) 2018/775 prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario solo quando questa differisce dall’origine dell’alimento dichiarata (es: “Prodotto in Italia” con grano non italiano), i decreti nazionali italiani impongono l’indicazione dell’origine sempre e comunque per le filiere sopra citate. La proroga al 31/12/2026 conferma la volontà del legislatore nazionale di mantenere un livello di trasparenza superiore agli standard minimi comunitari in attesa di una armonizzazione a livello europeo (progetto “Farm to Fork”). 

4. CONCLUSIONI

La proroga al 31 dicembre 2026 rappresenta una boccata d’ossigeno per la programmazione industriale, evitando cambiamenti repentini nel layout delle etichette. Tuttavia, si raccomanda alle imprese di: 

  • Monitorare eventuali evoluzioni dei regolamenti delegati della Commissione Europea che potrebbero sovrapporsi a queste norme nazionali. 
  • Verificare che i capitolati d’acquisto con i fornitori esteri garantiscano la trasparenza necessaria per la corretta etichettatura dei derivati. 

Il settore alimentare italiano si conferma un terreno dove la trasparenza verso il consumatore resta un pilastro normativo imprescindibile, richiedendo alle aziende un impegno costante nella gestione dei dati di filiera. 

Documento redatto a fini di consulenza tecnica. Si rimanda al testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale per ogni riferimento legale definitivo. 

 

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