Il 16 settembre 2026 scade il periodo transitorio del Regolamento (UE) 2025/351, che riscrive i requisiti su composizione, purezza, NIAS e buone pratiche di fabbricazione per i materiali plastici a contatto con alimenti (MOCA). Da quella data, i MOCA in plastica conformi solo alla normativa previgente non potranno più essere immessi sul mercato UE. Le aziende di produzione, trasformazione e confezionamento alimentare che utilizzano imballaggi plastici devono verificare, senza ulteriori ritardi, le dichiarazioni di conformità dei propri fornitori.
Il Regolamento (UE) 2025/351 interviene su cinque aree operative che richiedono un riesame concreto dei sistemi di gestione qualità e degli acquisti.
In primo luogo, la composizione dei materiali plastici: da settembre 2026 questi dovranno contenere solo quantità minime di sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS) e garantire un elevato grado di purezza, con criteri di valutazione che si allineano all’approccio “one substance, one assessment” promosso a livello europeo. La distinzione formale tra sostanze intenzionalmente aggiunte (IAS) e NIAS perde quindi rilevanza pratica: ciò che conta è il profilo di rischio intrinseco della sostanza, indipendentemente dall’origine.
In secondo luogo, per la plastica riciclata il regolamento introduce controlli più stringenti sui processi di riciclo e requisiti di tracciabilità lungo tutta la filiera, con l’obiettivo di garantire agli imballaggi riciclati lo stesso livello di sicurezza di quelli in plastica vergine — un punto delicato per le aziende che stanno aumentando il contenuto di riciclato per ragioni di sostenibilità ed economia circolare.
In terzo luogo, cambia il contenuto minimo della dichiarazione di conformità: dovrà riportare esplicitamente le informazioni sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente, incluse impurità e prodotti di degradazione, quando rilevanti ai fini della sicurezza alimentare. Le aziende utilizzatrici di imballaggi plastici (produttori alimentari, confezionatori, distributori di MOCA) dovranno quindi raccogliere dichiarazioni aggiornate da tutti i fornitori entro la scadenza transitoria.
In quarto luogo, il regolamento inasprisce i controlli in produzione, con campionamenti mirati a verificare la conformità e il grado di purezza, e introduce restrizioni sull’uso di biocidi nei materiali plastici in coerenza con il Regolamento (UE) 528/2012.
Infine, viene rafforzato l’obbligo di etichettatura e di istruzioni d’uso corrette (ad esempio per l’impiego in forno o microonde), per prevenire il deterioramento del materiale in condizioni d’uso non previste.
L’impatto operativo immediato riguarda quindi tre soggetti: i produttori di materie plastiche e compound, che devono validare le nuove formulazioni e aggiornare i fascicoli tecnici; i converter e i produttori di imballaggi, che devono aggiornare le dichiarazioni di conformità; e le aziende alimentari e cosmetiche utilizzatrici, che devono verificare a monte la copertura documentale dei propri fornitori prima del 16 settembre 2026, pena il rischio di ritrovarsi con lotti di imballaggio non più commercializzabili o non conformi in audit.
Per una corretta pianificazione delle scorte, è fondamentale precisare che il divieto a decorrere dal 16 settembre 2026riguarda esclusivamente la prima immissione sul mercato: i materiali plastici già immessi entro tale data e conformi alla precedente disciplina potranno continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte. Inoltre, il Regolamento (UE) 2025/351 non opera in modo isolato, ma armonizza le nuove prescrizioni con il Regolamento (UE) n. 10/2011 sui MOCA in plastica, il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai processi di riciclo e il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP).



